Articolo 8
1. All'onere derivante  dall'applicazione  del  presente  decreto  si
provvede,  ai sensi dell'articolo 44 della Legge 15 dicembre 1990, n.
395, con i fondi stanziati sui capitoli 1995, 1996, 1997, 1998,  1999
e  2000 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia
per l'anno finanziario 1992 e corrispondenti capitoli  per  gli  anni
successivi.  Alle  eventuali variazioni compensative tra gli stati di
previsione  delle  Amministrazioni  interessate,  in   relazione   al
passaggio  degli  ufficiali  ad altri ruoli previsti nell'articolo 1,
provvede, previa proposta del Ministro  di  grazia  e  giustizia,  il
Ministro del tesoro, con propri decreti.
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1992
                              SCALFARO
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  MARTELLI,   Ministro  di  grazia  e
                                  giustizia
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 
          Nota all'art. 8, comma 1:
             - Si trascrive il testo  dell'art.  44  della  legge  n.
          395/1990:
             "Art.   44   (Copertura  finanziaria).  -  1.  All'onere
          derivante dall'applicazione della presente legge,  valutato
          in  lire  46.860  milioni  per  l'anno 1991, in lire 91.420
          milioni per l'anno 1992 e in lire 91.420 milioni per l'anno
          1993, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
          Ministero    del   tesoro   per   l'anno   1991,   all'uopo
          ultilizzando:
               a) quanto a lire 41.185 milioni  per  l'anno  1991,  a
          lire 52.990 milioni per l'anno 1992 e a lire 91.420 milioni
          per l'anno 1993, l'accantonamento 'Ordinamento del Corpo di
          polizia penitenziaria';
               b)  quanto  a  lire  5.675 milioni per l'anno 1991 e a
          lire  38.430  milioni  per  l'anno  1992,  l'accantonamento
          'Affidamento  al Corpo degli agenti di custodia dei servizi
          di  traduzione  e  di   piantonamento   dei   detenuti   ed
          internati'.
             2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".