Art. 10 (Procedura da osservare nel rilevare le infrazioni) 1. Ogni superiore competente a rilevare le infrazioni. 2. Il superiore che rileva l'infrazione deve: a) contestare, dopo essersi qualificato, la mancanza al responsabile; b) procedere alla sua identificazione; c) astenersi, di massima, dal richiamarlo in presenza di altre persone, tranne che le circostanze non impongano l'immediata repressione; in tal caso deve riferirsi unicamente al particolare fatto del momento; d) dare le eventuali disposizioni atte ad eliminare o ad attenuare le conseguenze delle infrazioni; e) inoltrare rapporto sui fatti all'organo competente ad infliggere la sanzione. 3. Il rapporto deve indicare chiaramente e concisamente tutti gli elementi obbiettivi e utili a configurare l'infrazione e non deve contenere alcuna proposta relativa alla specie e all'entita' della sanzione.