Art. 10
         (Procedura da osservare nel rilevare le infrazioni)
1. Ogni superiore competente a rilevare le infrazioni.
2. Il superiore che rileva l'infrazione deve:
    a)   contestare,   dopo   essersi  qualificato,  la  mancanza  al
responsabile;
    b) procedere alla sua identificazione;
    c) astenersi, di massima, dal richiamarlo in  presenza  di  altre
persone,   tranne   che  le  circostanze  non  impongano  l'immediata
repressione; in tal caso deve  riferirsi  unicamente  al  particolare
fatto del momento;
    d)  dare  le  eventuali  disposizioni  atte  ad  eliminare  o  ad
attenuare le conseguenze delle infrazioni;
    e)  inoltrare  rapporto  sui  fatti  all'organo   competente   ad
infliggere la sanzione.
3.  Il  rapporto  deve  indicare chiaramente e concisamente tutti gli
elementi obbiettivi e utili a configurare  l'infrazione  e  non  deve
contenere  alcuna  proposta  relativa alla specie e all'entita' della
sanzione.