Art. 11
            (Modalita' per l'irrogazione delle sanzioni)
1. L'organo competente ad infliggere la sanzione deve:
    a) tener conto di tutte le circostanze attenuanti, dei precedenti
disciplinari   e   di   servizio  del  trasgressore,  del  carattere,
dell'eta', della qualifica e dell'anzianita' di servizio;
    b)  sanzionare  con  maggiore  rigore  le  mancanze  commesse  in
servizio  o  che  abbiano  prodotto  piu'  gravi  conseguenze  per il
servizio, quelle commesse in presenza o in concorso con  inferiori  o
indicanti scarso senso morale e quelle recidive o abituali.
2.  Ogni  sanzione  deve  essere  inflitta previa contestazione degli
addebiti e dopo che siano state sentite e vagliate le giustificazioni
dell'interessato, nei modi previsti dall'articolo 12.
3. Nello  svolgimento  del  procedimento  deve  essere  garantito  il
contraddittorio.
4.  La  sospensione dal servizio e la destituzione vengono inflitte a
seguito del giudizio del consiglio  centrale  di  disciplina  di  cui
all'articolo 13.