Art. 11 (Modalita' per l'irrogazione delle sanzioni) 1. L'organo competente ad infliggere la sanzione deve: a) tener conto di tutte le circostanze attenuanti, dei precedenti disciplinari e di servizio del trasgressore, del carattere, dell'eta', della qualifica e dell'anzianita' di servizio; b) sanzionare con maggiore rigore le mancanze commesse in servizio o che abbiano prodotto piu' gravi conseguenze per il servizio, quelle commesse in presenza o in concorso con inferiori o indicanti scarso senso morale e quelle recidive o abituali. 2. Ogni sanzione deve essere inflitta previa contestazione degli addebiti e dopo che siano state sentite e vagliate le giustificazioni dell'interessato, nei modi previsti dall'articolo 12. 3. Nello svolgimento del procedimento deve essere garantito il contraddittorio. 4. La sospensione dal servizio e la destituzione vengono inflitte a seguito del giudizio del consiglio centrale di disciplina di cui all'articolo 13.