Art. 12 (Contestazione degli addebiti e giustificazioni dell'interessato) 1. Per infliggere una sanzione, la contestazione degli addebiti dev'essere fatta per iscritto. Essa deve indicare succintamente e con chiarezza i fatti e la specifica trasgressione di cui l'incolpato e' chiamato a rispondere; copia del foglio contenente le contestazioni deve essere consegnata al trasgressore e altra copia, firmata dallo stesso, deve rimanere agli atti del procedimento. 2. L'eventuale rifiuto a sottoscrivere deve risultare da attestazione scritta del capo dell'ufficio o del capo del reparto incaricato della consegna. 3. Con lo stesso atto formale l'incolpato deve essere avvertito che, entro il termine di dieci giorni dalla notifica, egli potra' presentare giustificazioni e documenti o chiedere l'audizione di testimoni o indicare le circostanze sulle quali richiedere ulteriori indagini o testimonianze. Tale termine puo', a richiesta motivata dell'interessato, essere opportunamente prorogato di altri dieci giorni per una sola volta. 4. E' in facolta' dell'incolpato di rinunciare al termine, purche' lo dichiari espressamente per iscritto.