Art. 12
  (Contestazione degli addebiti e giustificazioni dell'interessato)
1.  Per  infliggere  una  sanzione,  la  contestazione degli addebiti
dev'essere fatta per iscritto. Essa deve indicare succintamente e con
chiarezza i fatti e la specifica trasgressione di cui l'incolpato  e'
chiamato  a  rispondere; copia del foglio contenente le contestazioni
deve essere consegnata al trasgressore e altra copia,  firmata  dallo
stesso, deve rimanere agli atti del procedimento.
2. L'eventuale rifiuto a sottoscrivere deve risultare da attestazione
scritta del capo dell'ufficio o del capo del reparto incaricato della
consegna.
3.  Con lo stesso atto formale l'incolpato deve essere avvertito che,
entro  il  termine  di  dieci  giorni  dalla  notifica,  egli  potra'
presentare  giustificazioni  e  documenti  o  chiedere l'audizione di
testimoni o indicare le circostanze sulle quali richiedere  ulteriori
indagini  o  testimonianze.  Tale  termine puo', a richiesta motivata
dell'interessato, essere  opportunamente  prorogato  di  altri  dieci
giorni per una sola volta.
4.  E'  in facolta'  dell'incolpato di rinunciare al termine, purche'
lo dichiari espressamente per iscritto.