Art. 15 (Istruttoria per l'irrogazione della pena pecuniaria, della deplorazione, della sospensione dal servizio e della distituzione) 1. L'istruttoria per irrogare la pena pecuniaria, la deplorazione, la sospensione dal servizio o la destituzione deve svolgersi attraverso le seguenti fasi: a) il direttore dell'istituto, il capo dell'ufficio o del servizio che abbia notizia di un'infrazione commessa da un dipendente, per la quale sia prevista una sanzione piu' grave della censura, informa il provveditore regionale competente per la sede in cui lo stesso presta servizio, qualora l'infrazione comporti la sanzione della pena pecuniaria o della deplorazione; informa l'autorita' centrale competente, qualora l'infrazione comporti la sanzione della sospensione dal servizio o della destituzione. 2. Le predette autorita' , ove ritengano che l'infrazione comporti l'irrogazione di una delle predette sanzioni, dispongono che venga svolta inchiesta disciplinare affidandone lo svolgimento ad un funzionario istruttore che appartenga ad istituto, ufficio o servizio diverso da quello dell'inquisito e che sia di livello dirigenziale o inquadrato nella IX qualifica funzionale. 3. Per il funzionario istruttore valgono le norme sulla astensione e sulla ricusazione dei componenti i consigli di disciplina. 4. Egli provvede, entro dieci giorni, a contestare gli addebiti al trasgressore, invitandolo a presentare le giustificazioni nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 14, e svolge, successivamente, tutti gli altri accertamenti ritenuti da lui necessari o richiesti dall'inquisito. 5. L'inchiesta deve essere conclusa entro il termine di quarantacinque giorni, prorogabili una sola volta di quindici giorni a richiesta motivata dell'istruttore. 6. Questi riunisce tutti gli atti in un fascicolo, numerandoli progressivamente in ordine cronologico e apponendo su ciascun foglio la propria firma, e redige apposita relazione, alla quale allega tutto il carteggio raccolto, trasmettendola all'autorita' che ha disposto l'inchiesta. 7. Detta autorita' , esaminati gli atti, se ritiene che gli addebiti non sussistano, ne dispone l'archiviazione con provvedimento motivato, ovvero li trasmette, con le opportune osservazioni, all'organo competente ad infliggere una sanzione minore. 8. Qualora gli addebiti sussistono, trasmette il carteggio dell'inchiesta, con le opportune osservazioni, al consiglio di disciplina competente in base al disposto degli articoli 3, 4, 5 e 6.