Art. 15 
(Istruttoria  per  l'irrogazione   della   pena   pecuniaria,   della
 deplorazione, della sospensione dal servizio e della distituzione) 
 
  1. L'istruttoria per irrogare la pena pecuniaria, la  deplorazione,
la  sospensione  dal  servizio  o  la  destituzione  deve   svolgersi
attraverso le seguenti fasi: 
    a)  il  direttore  dell'istituto,  il  capo  dell'ufficio  o  del
servizio  che  abbia  notizia  di  un'infrazione   commessa   da   un
dipendente, per la quale sia prevista una sanzione piu'  grave  della
censura, informa il provveditore regionale competente per la sede  in
cui lo stesso  presta  servizio,  qualora  l'infrazione  comporti  la
sanzione  della  pena  pecuniaria  o  della   deplorazione;   informa
l'autorita' centrale competente,  qualora  l'infrazione  comporti  la
sanzione della sospensione dal servizio o della destituzione. 
  2. Le predette autorita' , ove ritengano che l'infrazione  comporti
l'irrogazione di una delle predette sanzioni,  dispongono  che  venga
svolta  inchiesta  disciplinare  affidandone  lo  svolgimento  ad  un
funzionario istruttore che appartenga ad istituto, ufficio o servizio
diverso da quello dell'inquisito e che sia di livello dirigenziale  o
inquadrato nella IX qualifica funzionale. 
  3. Per il funzionario istruttore valgono le norme sulla  astensione
e sulla ricusazione dei componenti i consigli di disciplina. 
  4. Egli provvede, entro dieci giorni, a contestare gli addebiti  al
trasgressore, invitandolo a presentare le giustificazioni nei termini
e con le modalita' di cui all'articolo 14, e svolge, successivamente,
tutti gli altri accertamenti ritenuti da lui  necessari  o  richiesti
dall'inquisito. 
  5.  L'inchiesta  deve  essere  conclusa   entro   il   termine   di
quarantacinque giorni, prorogabili una sola volta di quindici  giorni
a richiesta motivata dell'istruttore. 
  6. Questi riunisce tutti gli  atti  in  un  fascicolo,  numerandoli
progressivamente in ordine cronologico e apponendo su ciascun  foglio
la propria firma, e redige  apposita  relazione,  alla  quale  allega
tutto il carteggio  raccolto,  trasmettendola  all'autorita'  che  ha
disposto l'inchiesta. 
  7. Detta autorita'  ,  esaminati  gli  atti,  se  ritiene  che  gli
addebiti non sussistano, ne dispone l'archiviazione con provvedimento
motivato,  ovvero  li  trasmette,  con  le  opportune   osservazioni,
all'organo competente ad infliggere una sanzione minore. 
  8.  Qualora  gli  addebiti  sussistono,  trasmette   il   carteggio
dell'inchiesta,  con  le  opportune  osservazioni,  al  consiglio  di
disciplina competente in base al disposto degli articoli 3, 4, 5 e 6.