Art. 16
       (Procedimenti dinanzi al consiglio centrale o regionale
                           di disciplina)
1.  Il  consiglio  centrale  o  regionale  di disciplina e' convocato
dall'organo competente indicato nell'articolo 13 entro  dieci  giorni
dalla  ricezione del carteggio. Nella prima riunione il presidente ed
i membri del consiglio esaminano gli atti e ciascuno di  essi  redige
dichiarazioni   per   far   constatare  tale  adempimento;  indi,  il
presidente nomina relatore uno dei membri e fissa il giorno  e  l'ora
della  riunione  per  la trattazione orale e per la deliberazione del
consiglio, che dovra' aver luogo entro  quindici  giorni  dalla  data
della prima riunione del consiglio stesso.
2.  Il  segretario,  appena terminata la prima riunione, notifica per
iscritto  all'inquisito  che  dovra'  presentarsi  al  consiglio   di
disciplina  nel  giorno  e  nell'ora,  fissati,  avvertendolo  che ha
facolta'    di  prendere  visione  degli  atti  dell'inchiesta  o  di
chiederne  copia  entro  dieci  giorni  e  di  farsi  assistere da un
difensore appartenente all'Amministrazione  penitenziaria,  o  da  un
legale, o da un rappresentante sindacale, comunicandone il nominativo
entro  tre giorni; lo avverte inoltre che, se non si presentera', ne'
dara' notizia di essere legittimamente impedito, si procedera' in sua
assenza.
3. Il difensore, se lo richiede, ha la facolta'  di prendere  visione
degli  atti  prima della data della riunione e di chiederne copia; lo
stesso non puo' intervenire alle sedute degli organi collegiali senza
l'assenso dell'interessato.
4. Nel giorno fissato, aperta la seduta,  il  presidente,  dopo  aver
fatto introdurre l'inquisito e l'eventuale difensore:
    a) legge l'ordine di convocazione;
    b)   rende   noti   i   precedenti  disciplinari  e  di  servizio
dell'inquisito;
    c) legge le dichiarazioni scritte dell'avvenuto esame,  da  parte
propria e degli altri membri, degli atti dell'inchiesta formale;
    d)  fa leggere dal segretario la contestazione degli addebiti, le
giustificazioni e la relazione del funzionario istruttore;
    e) chiede se i membri del consiglio o l'inquisito desiderino  che
sia  letto  qualche  altro  atto  dell'inchiesta  e,  se  lo  ritiene
necessario, ne autorizza la lettura.
5. Il presidente, o i membri del consiglio previa autorizzazione  del
presidente,  possono  chiedere  al giudicando chiarimenti sui fatti a
lui addebitati. Questi  puo'  presentare  una  memoria  preparata  in
precedenza  e  firmata,  contenente  la  sua  difesa, e puo' produrre
eventuali nuovi elementi; la memoria e i documenti sono letti da  uno
dei  componenti il consiglio ed allegati agli atti. Il presidente da'
la parola al difensore, se presente, le cui conclusioni devono essere
riportate nel verbale della seduta, ed infine chiede all'inquisito se
ha altro da aggiungere.  Udite  le  ulteriori  ragioni  a  difesa  ed
esaminati  gli  eventuali  nuovi  documenti,  il  presidente dichiara
chiusa   la  trattazione  orale  e  fa  ritirare  l'inquisito  ed  il
difensore.
6. Il consiglio,  se  ritiene  di  non  poter  esprimere  il  proprio
giudizio   senza   un   supplemento   di   istruttoria,  sospende  il
procedimento e restituisce gli atti all'organo proponente indicando i
punti sui quali giudica necessari ulteriori accertamenti.
7. Non verificandosi  l'ipotesi  di  cui  al  comma  6  il  consiglio
delibera a maggioranza di voti, con le seguenti modalita' :
    a) il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni
pregiudiziali,   quelle   incidentali  la  cui  decisione  sia  stata
differita, quelle di fatto e di  diritto  riguardanti  le  infrazioni
contestate  e,  quindi, i componenti del consiglio danno il loro voto
su ciascuna questione;
    b) qualora nella votazione si manifestino piu' di due opinioni, i
componenti il consiglio che hanno votato per la sanzione  piu'  grave
si  uniscono a quelli che hanno votato per la sanzione immediatamente
inferiore fino a che venga a sussistere la maggioranza. In ogni altro
caso, quando su una  questione  vi  e'  parita'    di  voti,  prevale
l'opinione piu' favorevole al giudicando.