Art. 17
             (Deliberazione del consiglio di disciplina)
1.  Il  consiglio di disciplina, se ritiene che nessun addebito possa
muoversi all'inquisito, lo dichiara nella deliberazione.  Se  ritiene
che  gli  addebiti  siano  in  tutto  o  in parte fondati, propone la
sanzione da applicare. La deliberazione motivata  viene  redatta  dal
relatore  o  da  altro  componente  il  consiglio  ed  e' firmata dal
presidente, dall'estensore e dal segretario.
2. Copia della deliberazione con gli atti del procedimento e la copia
del verbale della trattazione orale  vengono  trasmesse  entro  dieci
giorni   all'ufficio   centrale   del   personale   del  Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria.
3. L'organo competente ad infliggere la sanzione provvede con decreto
motivato a dichiarare l'inquisito prosciolto da ogni  addebito  o  ad
infliggergli  la  sanzione  in  conformita'   della deliberazione del
consiglio, salvo che egli  non  ritenga  di  disporre  in  modo  piu'
favorevole  all'inquisito,  qualora  si  tratti  delle sanzioni della
sospensione dal servizio o della destituzione.
4. Il decreto deve  essere  comunicato  all'interessato  entro  dieci
giorni  dalla sua data, nei modi previsti dall'articolo 104 del testo
unico delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati
civili  dello  Stato,  approvato  con il decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
 
          Nota all'art. 17, comma 4:
             - Il testo dell'art. 104 del  D.P.R.  n.  3/1957  e'  il
          seguente:
             "Art.  104  (Formalita'    per  la  contestazione). - La
          comunicazione  delle  contestazioni   deve   risultare   da
          dichiarazione dell'impiegato, scritta sul foglio contenente
          le   contestazioni,   copia   del  quale  gli  deve  essere
          consegnata.   L'eventuale   rifiuto   a    rilasciare    la
          dichiarazione   predetta  deve  risultare  da  attestazione
          scritta del capo dell'ufficio incaricato della consegna.
             Qualora la consegna  personale  non  sia  possibile,  la
          comunicazione  delle  contestazioni  viene  fatta  mediante
          raccomandata con avviso di ricevimento.
             Se   le   comunicazioni   relative    al    procedimento
          disciplinare  non  possono effettuarsi nelle forme previste
          dai due commi precedenti, sono fatte mediante pubblicazione
          nell'albo dell'ufficio cui l'impiegato appartiene".