Art. 18
                           (Generalita' )
1.  I  ricorsi  amministrativi  previsti  dal presente decreto devono
essere presentati all'organo che ha inflitto la sanzione, il quale li
trasmette con le proprie osservazioni  a  quello  competente  per  la
decisione.
2.  Si  applicano, altresi', per quanto non previsto e se compatibili
con le norme contenute nel presente Capo, le disposizioni di cui agli
articoli da 1 a 6 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199.
 
          Nota all'art. 18, comma 2:
             -  Il  testo  degli  articoli  da  1  a  6 del D.P.R. n.
          1199/1971 e' il seguente:
             "Art. 1 (Ricorso). - Contro gli atti amministrativi  non
          definitivi  e'  ammesso ricorso in unica istanza all'organo
          sovraordinato, per motivi di legittimita'  e di merito,  da
          parte di chi vi abbia interesse.
             Contro  gli  atti  amministrativi  dei Ministri, di enti
          pubblici o di organi collegiali e' ammesso ricorso da parte
          di chi vi abbia interesse nei casi, nei  limiti  e  con  le
          modalita'    previsti  dalla  legge o dagli ordinamenti dei
          singoli enti.
             La comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai  sensi
          del presente articolo deve recare l'indicazione del termine
          e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato".
             "Art.  2  (Termine  -  Presentazione). - Il ricorso deve
          essere proposto nel termine di  trenta  giorni  dalla  data
          della   notificazione   o   della   comunicazione   in  via
          amministrativa   dell'atto   impugnato    e    da    quando
          l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
             Il  ricorso  e'  presentato  all'organo  indicato  nella
          comunicazione o a quello che ha  emanato  l'atto  impugnato
          direttamente  o mediante lettera raccomandata con avviso di
          ricevimento.  Nel  primo  caso,   l'ufficio   ne   rilascia
          ricevuta.  Quando  il  ricorso e' inviato a mezzo posta, la
          data di spedizione vale quale data di presentazione.
             I ricorsi rivolti,  nel  termine  prescritto,  a  organi
          diversi da quello competente, ma appartenenti alla medesima
          amministrazione,  non  sono  soggetti  a  dichiarazione  di
          irrecivibilita'    e  i  ricorsi  stessi   sono   trasmessi
          d'ufficio all'organo competente".
             "Art.  3 (Sospensione dell'esecuzione). - D'ufficio o su
          domanda del ricorente proposta nello stesso  ricorso  o  in
          successiva   istanza   da  presentarsi  nei  modi  previsti
          dall'art.  2,  secondo  comma,  l'organo   decidente   puo'
          sospendere   per   gravi   motivi   l'esecuzione  dell'atto
          impugnato".
             Art.  4 (Istruttoria). - L'organo decidente, qualora non
          vi abbia gia' provveduto il ricorrente, comunica il ricorso
          agli   altri   soggetti   direttamente    interessati    ed
          individuabili sulla base dell'atto impugnato.
             Entro  venti  giorni dalla comunicazione del ricorso gli
          interessati possono presentare all'organo  cui  e'  diretto
          deduzioni e documenti.
             L'organo  decidente  puo'  disporre gli accertamenti che
          ritiene utili ai fini della decisione del ricorso".
             "Art. 5 (Decisione). - L'organo decidente, se  riconosce
          che  il  ricorso  non  poteva  essere proposto, lo dichiara
          inammissibile. Se  ravvisa  una  irregolarita'    sanabile,
          assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e,
          se   questi   non   vi   provvede,   dichiara   il  ricorso
          improcedibile.  Se  riconosce  infondato  il  ricorso,   lo
          respinge. Se lo accoglie per incompetenza, annulla l'atto e
          rimette  l'affare all'organo competente. Se lo accoglie per
          altri motivi di legittimita'    o  per  motivi  di  merito,
          annulla  o  riforma  l'atto  salvo,  ove occorra, il rinvio
          dell'affare all'organo che lo ha emanato.
             La decisione deve essere motivata e deve essere emessa e
          comunicata all'organo o  all'ente  che  ha  emanato  l'atto
          impugnato, al ricorrente e agli altri interessati, ai quali
          sia  stato  comunicato  il ricorso, in via amministrativa o
          mediante motificazione o mediante lettera raccomandata  con
          avviso di ricevimento".
             "Art.  6  (Silenzio).  -  Decorso  il termine di novanta
          giorni dalla data di presentazione del  ricorso  senza  che
          l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si
          intende   respinto   a  tutti  gli  effetti,  e  contro  il
          provvedimento   impugnato   e'   esperibile   il    ricorso
          all'autorita'      giurisdizionale   competente,  o  quello
          straordinario al Presidente della Repubblica".