Art. 18 (Generalita' ) 1. I ricorsi amministrativi previsti dal presente decreto devono essere presentati all'organo che ha inflitto la sanzione, il quale li trasmette con le proprie osservazioni a quello competente per la decisione. 2. Si applicano, altresi', per quanto non previsto e se compatibili con le norme contenute nel presente Capo, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Nota all'art. 18, comma 2: - Il testo degli articoli da 1 a 6 del D.P.R. n. 1199/1971 e' il seguente: "Art. 1 (Ricorso). - Contro gli atti amministrativi non definitivi e' ammesso ricorso in unica istanza all'organo sovraordinato, per motivi di legittimita' e di merito, da parte di chi vi abbia interesse. Contro gli atti amministrativi dei Ministri, di enti pubblici o di organi collegiali e' ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con le modalita' previsti dalla legge o dagli ordinamenti dei singoli enti. La comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato". "Art. 2 (Termine - Presentazione). - Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Il ricorso e' presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso, l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso e' inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione. I ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non sono soggetti a dichiarazione di irrecivibilita' e i ricorsi stessi sono trasmessi d'ufficio all'organo competente". "Art. 3 (Sospensione dell'esecuzione). - D'ufficio o su domanda del ricorente proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'art. 2, secondo comma, l'organo decidente puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato". Art. 4 (Istruttoria). - L'organo decidente, qualora non vi abbia gia' provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato. Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare all'organo cui e' diretto deduzioni e documenti. L'organo decidente puo' disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso". "Art. 5 (Decisione). - L'organo decidente, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile. Se ravvisa una irregolarita' sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile. Se riconosce infondato il ricorso, lo respinge. Se lo accoglie per incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'organo competente. Se lo accoglie per altri motivi di legittimita' o per motivi di merito, annulla o riforma l'atto salvo, ove occorra, il rinvio dell'affare all'organo che lo ha emanato. La decisione deve essere motivata e deve essere emessa e comunicata all'organo o all'ente che ha emanato l'atto impugnato, al ricorrente e agli altri interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso, in via amministrativa o mediante motificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento". "Art. 6 (Silenzio). - Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato e' esperibile il ricorso all'autorita' giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica".