Art. 2 (Censura) 1. La censura e' una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite: a) le lievi trasgressioni; b) la negligenza in servizio; c) la mancanza di correttezza nel comportamento; d) il disordine della divisa o l'uso promiscuo di capi di vestiario della divisa con altri non pertinenti alla stessa; e) il contegno comunque scorretto verso superiori, pari qualifica, dipendenti, pubblico. 2. E'inflitta, per iscritto, dal direttore dell'ufficio dal quale il trasgressore gerarchicamente dipende.