Art. 2
                              (Censura)
1.  La  censura  e' una dichiarazione di biasimo con la quale vengono
punite:
    a) le lievi trasgressioni;
    b) la negligenza in servizio;
    c) la mancanza di correttezza nel comportamento;
    d) il disordine  della  divisa  o  l'uso  promiscuo  di  capi  di
vestiario della divisa con altri non pertinenti alla stessa;
    e)   il   contegno   comunque  scorretto  verso  superiori,  pari
qualifica, dipendenti, pubblico.
2. E'inflitta, per iscritto, dal direttore dell'ufficio dal quale  il
trasgressore gerarchicamente dipende.