Art. 20 (Riesame delle sanzioni della pena pecuniaria e della deplorazione) 1. Avverso le sanzioni della pena pecuniaria e della deplorazione e' ammesso rivolgere istanza di riesame al Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 2. L'esito del riesame e' fatto risultare da decreto del Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, adottato in conformita' della deliberazione del consiglio centrale di disciplina di cui all'articolo 13. 3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 16 e 17.