Art. 20 
 (Riesame delle sanzioni della pena pecuniaria e della deplorazione) 
 
  1. Avverso le sanzioni della pena pecuniaria e  della  deplorazione
e' ammesso rivolgere istanza di riesame  al  Direttore  generale  del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 
  2. L'esito del riesame e' fatto risultare da decreto del  Direttore
generale   del   Dipartimento   dell'Amministrazione   penitenziaria,
adottato in conformita' della deliberazione del consiglio centrale di
disciplina di cui all'articolo 13. 
  3. Si applicano, in  quanto  compatibili,  le  norme  di  cui  agli
articoli 16 e 17.