Art. 21 
(Riesame delle  sanzioni  della  sospensione  dal  servizio  e  della
                            destituzione) 
 
  1. Avverso le sanzioni  della  sospensione  dal  servizio  e  della
destituzione e' ammesso rivolgere istanza di riesame al  Ministro  di
grazia e giustizia. 
  2. L'esito del riesame e' fatto risultare da decreto ministeriale.