Art. 22 
             (Riapertura del procedimento disciplinare) 
 
  1.  Il  procedimento   disciplinare   puo'   essere   riaperto   se
l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria cui fu  inflitta  la
sanzione disciplinare,  ovvero  il  coniuge  superstite  o  i  figli,
adducano nuove prove tali da far ritenere che possa essere dichiarato
il proscioglimento dagli addebiti ovvero  irrogata  una  sanzione  di
minore gravita' . 
  2.  La  riapertura  del  procedimento  e'  disposta  dal  Direttore
generale  del  Dipartimento  dell'Amministrazione  penitenziaria,  su
relazione del direttore dell'ufficio centrale del  personale,  ed  il
nuovo procedimento si svolge nelle forme previste dal Titolo II. 
  3. Il  Direttore  generale  del  Dipartimento  dell'Amministrazione
penitenziaria, qualora non ritenga  di  disporre  la  riapertura  del
procedimento, provvede con decreto  motivato,  sentito  il  consiglio
centrale di disciplina.