Art. 23 
             (Effetti della riapertura del procedimento) 
 
  1. In caso di riapertura del procedimento, ove  le  circostanze  lo
consigliano,    il    Direttore     generale     del     Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria puo' disporre la sospensione degli
effetti della sanzione gia' inflitta. 
  2. All'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria gia'  punito,
nei  confronti  del  quale  sia  stata  disposta  la  riapertura  del
procedimento disciplinare, non puo' essere inflitta una sanzione piu'
grave di quella gia' applicata. 
  3. Qualora egli  venga  prosciolto  o  sia  ritenuto  passibile  di
sanzione meno grave, devono  essergli  corrisposti,  in  tutto  o  in
parte, gli assegni non percepiti, escluse le indennita' per servizi e
funzioni  di  natura   speciali   o   per   prestazioni   di   lavoro
straordinario, salva la deduzione dell'eventuale  assegno  alimentare
gia' percepito. 
  4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso in cui  la
riapertura  del  procedimento  sia  stata   richiesta   dal   coniuge
superstite o dai figli.