Art. 24
                (Procedimenti disciplinari pendenti)
1.  I  procedimenti  disciplinari  non  ancora  esauriti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere trasferiti ai
nuovi organi disciplinari con le seguenti modalita' .
2.  Qualora  l'incolpato  sia  sottoposto  a  procedimento   per   la
comminatoria  di  una sanzione disciplinare di stato, si applicano le
norme e la procedura previste per la sospensione dal servizio  o  per
la destituzione.
3.  Nell'ipotesi di riduzione dello stipendio valgono le disposizioni
per  la  comminatoria  della   sanzione   disciplinare   della   pena
pecuniaria.
4.   Al   personale  nei  cui  confronti  sia  iniziato  procedimento
disciplinare per l'irrogazione dell'ammonimento o della consegna,  si
applicano le norme e la procedura predette per la censura.
5.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  decreto  in materia di
disciplina e di procedura, si applicano, in  quanto  compatibili,  le
corrispondenti  norme  contenute  nel  testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,  approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1992
                              SCALFARO
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  MARTELLI,   Ministro  di  grazia  e
                                  giustizia
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI