Art. 3 
                          (Pena pecuniaria) 
1.  La  pena  pecuniaria  consiste  nella  riduzione  in  misura  non
superiore a cinque trentesimi di una  mensilita'  dello  stipendio  e
degli altri assegni a carattere fisso e continuativo. 
2. Con tale sanzione vengono punite le seguenti infrazioni: 
    a) la recidiva in una mancanza punibile con la censura; 
    b)  l'esercizio  occasionale   di   commercio   o   di   mestiere
incompatibile; 
    c) l'inosservanza dell'obbligo di mantenere la  permanenza  o  la
reperibilita'; 
    d) la manifesta negligenza nel prendere  visione  dell'ordine  di
servizio; 
    e) l'omessa o ritardata presentazione  in  servizio  sino  ad  un
massimo di quarantotto ore; 
    f) la grave negligenza in servizio; 
    g) il ritardo o la negligenza nell'esecuzione di un ordine; 
    h) l'irregolarita' nell'ordine di trattazione degli affari; 
    i)  l'inosservanza  del  dovere  di  informare  immediatamente  i
superiori della ricezione di un ordine la cui esecuzione  costituisce
manifestamente reato; 
    l) l'inosservanza delle  norme  che  vietano  lo  svolgimento  di
attivita' politica nei casi previsti dalla legge; 
    m) l'inosservanza delle norme che regolano  i  diritti  sindacali
degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria; 
    n) l'emanazione di un ordine non attinente  al  servizio  o  alla
disciplina o eccedente i compiti di istituto o lesivo della  dignita'
professionale; 
    o) l'omissione o l'imprecisione nell'emanazione di  ordini  o  di
disposizioni di servizio; 
    p)  l'inosservanza  del  divieto  di  influire,  direttamente   o
indirettamente, sulla scelta del difensore da parte  del  detenuto  o
dell'internato; 
    q) il contegno sconveniente con i detenuti o gli internati ed  il
servirsi di essi per scrivere lettere, domande o rapporti; 
    r) le parzialita'  manifeste,  i  modi  inurbani,  gli  abusi  di
autorita' coi dipendenti o coi detenuti o gli internati, i motteggi e
le ingiurie rivolti a questi ultimi; 
    s) la tolleranza delle indebite introduzioni e  dei  traffici  di
generi nello stabilimento; 
    t) la trascuratezza nel sorvegliare i detenuti o  gli  internati,
particolarmente se incaricati di servizi speciali, in modo da rendere
possibili abusi da parte dei medesimi; 
    u) la infedelta'in servizio, manifestata col rivelare ad estranei
o a  detenuti  o  internati  fatti  relativi  al  servizio  stesso  o
riguardanti i processi in corso, o  coll'occultare  le  mancanze  dei
detenuti o internati o coll'asportare dall'ufficio documenti o  copie
di qualsiasi natura; 
    v) il procurare ai detenuti o agli internati viveri, bevande,  ed
altri oggetti; 
    z) il ritardo ingiustificato nel consegnare ai superiori  oggetti
sequestrati ai detenuti o internati; 
    aa) il comprare o vendere, il dare o  ricevere  in  prestito  dai
detenuti o internati qualsiasi somma od oggetto, al di fuori dei casi
rientranti nei compiti d'istituto; 
    bb) il turpiloquio abituale e  le  bestemmie,  specialmente  alla
presenza dei detenuti o internati; 
    cc) l'ingerenza negli affari relativi ai processi  dei  detenuti,
il far commissioni di qualsivoglia natura per conto  dei  detenuti  o
internati; 
    dd) il maltrattare i detenuti o internati; 
    ee) il servirsi senza permesso per uso particolare di oggetti  di
pertinenza dell'Amministrazione o destinati a servizi o  a  vantaggio
della medesima; 
    ff) l'inesattezza o l'ingiustificato ritardo nel  riferire  sulle
infrazioni dei dipendenti o dei detenuti o internati. 
3. La pena pecuniaria e' inflitta dal Provveditore regionale,  previo
giudizio del Consiglio regionale di disciplina.