Art. 3 (Pena pecuniaria) 1. La pena pecuniaria consiste nella riduzione in misura non superiore a cinque trentesimi di una mensilita' dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo. 2. Con tale sanzione vengono punite le seguenti infrazioni: a) la recidiva in una mancanza punibile con la censura; b) l'esercizio occasionale di commercio o di mestiere incompatibile; c) l'inosservanza dell'obbligo di mantenere la permanenza o la reperibilita'; d) la manifesta negligenza nel prendere visione dell'ordine di servizio; e) l'omessa o ritardata presentazione in servizio sino ad un massimo di quarantotto ore; f) la grave negligenza in servizio; g) il ritardo o la negligenza nell'esecuzione di un ordine; h) l'irregolarita' nell'ordine di trattazione degli affari; i) l'inosservanza del dovere di informare immediatamente i superiori della ricezione di un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato; l) l'inosservanza delle norme che vietano lo svolgimento di attivita' politica nei casi previsti dalla legge; m) l'inosservanza delle norme che regolano i diritti sindacali degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria; n) l'emanazione di un ordine non attinente al servizio o alla disciplina o eccedente i compiti di istituto o lesivo della dignita' professionale; o) l'omissione o l'imprecisione nell'emanazione di ordini o di disposizioni di servizio; p) l'inosservanza del divieto di influire, direttamente o indirettamente, sulla scelta del difensore da parte del detenuto o dell'internato; q) il contegno sconveniente con i detenuti o gli internati ed il servirsi di essi per scrivere lettere, domande o rapporti; r) le parzialita' manifeste, i modi inurbani, gli abusi di autorita' coi dipendenti o coi detenuti o gli internati, i motteggi e le ingiurie rivolti a questi ultimi; s) la tolleranza delle indebite introduzioni e dei traffici di generi nello stabilimento; t) la trascuratezza nel sorvegliare i detenuti o gli internati, particolarmente se incaricati di servizi speciali, in modo da rendere possibili abusi da parte dei medesimi; u) la infedelta'in servizio, manifestata col rivelare ad estranei o a detenuti o internati fatti relativi al servizio stesso o riguardanti i processi in corso, o coll'occultare le mancanze dei detenuti o internati o coll'asportare dall'ufficio documenti o copie di qualsiasi natura; v) il procurare ai detenuti o agli internati viveri, bevande, ed altri oggetti; z) il ritardo ingiustificato nel consegnare ai superiori oggetti sequestrati ai detenuti o internati; aa) il comprare o vendere, il dare o ricevere in prestito dai detenuti o internati qualsiasi somma od oggetto, al di fuori dei casi rientranti nei compiti d'istituto; bb) il turpiloquio abituale e le bestemmie, specialmente alla presenza dei detenuti o internati; cc) l'ingerenza negli affari relativi ai processi dei detenuti, il far commissioni di qualsivoglia natura per conto dei detenuti o internati; dd) il maltrattare i detenuti o internati; ee) il servirsi senza permesso per uso particolare di oggetti di pertinenza dell'Amministrazione o destinati a servizi o a vantaggio della medesima; ff) l'inesattezza o l'ingiustificato ritardo nel riferire sulle infrazioni dei dipendenti o dei detenuti o internati. 3. La pena pecuniaria e' inflitta dal Provveditore regionale, previo giudizio del Consiglio regionale di disciplina.