Art. 5 
                     (Sospensione dal servizio) 
  1. La sospensione dal  servizio  consiste  nell'allontanamento  dal
servizio per un periodo da uno a sei mesi, con  la  privazione  della
retribuzione mensile, salva la concessione di un  assegno  alimentare
di importo pari alla meta' dello stipendio e  degli  altri  eventuali
emolumenti valutabili a tal fine a norma delle disposizioni  vigenti,
oltre gli assegni per carichi di famiglia. 
  2. Comporta la deduzione dal computo dell'anzianita' di un  periodo
pari a quello trascorso  dal  punito  in  sospensione  dal  servizio,
nonche' il ritardo  di  due  anni  nella  promozione  o  nell'aumento
periodico  dello  stipendio  o  nella  attribuzione  di  una   classe
superiore di stipendio con la decorrenza di cui all'articolo 4.  Tale
ritardo e' elevato a tre anni se la sospensione  dalla  qualifica  e'
superiore a quattro mesi. 
  3. Puo' essere inflitta nei seguenti casi: 
    a) recidiva entro sei mesi delle infrazioni gia'  punite  con  la
deplorazione; 
    b) occultamento delle infrazioni  alla  disciplina  commesse  dal
personale dipendente; 
    c) violazione  degli  ordini  dei  superiori,  quando  non  abbia
rilevanza penale; 
    d) condanna, con sentenza passata in giudicato, per  delitto  non
colposo, salvo quanto previsto dall'articolo 6; 
    e) assidua frequenza, senza necessita' di  servizio,  di  persone
dedite ad attivita' illecite o di pregiudicati; 
    f) uso non  terapeutico,  provato,  di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope; 
    g) denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori; 
    h) comportamento che produce turbamento nella regolarita' o nella
continuita' del servizio di istituto; 
    i) omessa o ritardata presentazione in servizio  per  un  periodo
superiore a quarantotto ore e inferiore ai cinque giorni o, comunque,
nei casi in cui l'omissione o la ritardata presentazione in  servizio
di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), provochi gravi disservizi
ovvero sia reiterata o abbituale; 
    l) invio di lettere anonime contenenti  accuse  temerarie  contro
superiori o colleghi; 
    m) introduzione nello stabilimento, per destinarli ai detenuti  o
internati, di denari,  armi  o  strumenti  atti  ad  offendere  od  a
facilitare l'evasione, il non sequestrarli scoprendoli, o  l'omettere
di denunciarne il trafugamento; 
    n)  associazione  diretta  e   indiretta   ad   interessi   degli
appaltatori o committenti dello stabilimento; 
    o) accettare dai detenuti o internati  o  dai  loro  familiari  o
conviventi mance  o  regali  sotto  qualsiasi  pretesto  o  forma,  o
l'entrare in rapporti di interesse con essi; 
    p) favorire in qualsiasi modo la corrispondenza  dei  detenuti  o
internati, sia dentro sia fuori dello stabilimento. 
  4.  La  sospensione  dal  servizio  e'  inflitta  con  decreto  del
Direttore    generale    del    Dipartimento     dell'Amministrazione
penitenziaria, previo giudizio del consiglio centrale di disciplina. 
  5. Nel caso in cui  la  sospensione  e'  motivata  ai  sensi  della
lettera f) del comma 3, il decreto prevede, altresi',  le  iniziative
di recupero socio-terapeutico, ai sensi del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395. 
 
          Note all'art. 5, comma 5:
             - Il D.P.R. 9 ottobre 1990, n.  309,  recante  il  testo
          unico   delle   leggi   in   materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza, e'
          stato pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1990.
             -  Il  D.P.R.  23  agosto  1988, n. 395, recante: "Norme
          risultanti   dalla   disciplina    prevista    dall'accordo
          intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro
          sul  pubblico  impiego  29  marzo  1983, n. 93, relativo al
          triennio 1988-1990", e' stato  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 212 del 9 settembre
          1988.