Art. 6 
                           (Destituzione) 
 
  1.  La  destituzione  consiste  nella   cancellazione   dai   ruoli
dell'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria la  cui  condotta
abbia reso incompatibile la sua ulteriore permanenza in servizio. 
  2. La destituzione inflitta: 
    a) per atti che rivelino mancanza  del  senso  dell'onore  o  del
senso morale; 
    b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con
il giuramento; 
    c) per grave abuso di autorita' o di fiducia; 
    d) per dolosa violazione dei doveri,  che  abbia  arrecato  grave
pregiudizio allo Stato, all'Amministrazione  penitenziaria,  ad  enti
pubblici o a privati; 
    e) per gravi atti di insubordinazione  commessi  pubblicamente  o
per istigazione all'insubordinazione; 
    f) per reiterazione delle infrazioni per  le  quali  prevista  la
sospensione dal servizio o per persistente riprovevole condotta  dopo
che siano stati adottati altri provvedimenti disciplinari; 
    g) per  omessa  riassunzione  del  servizio,  senza  giustificato
motivo, dopo cinque giorni di assenza arbitraria. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 della  legge  19
marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo  1  della  legge  18
gennaio 1992, n. 16, l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria
puo'  altresi'   essere   destituito   all'esito   del   procedimento
disciplinare di cui al comma 4, nei seguenti casi: 
    a)  condanna  passata  in  giudicato  per  i  delitti  contro  la
personalita'  dello  Stato;  per  i  delitti   contro   la   pubblica
Amministrazione;  per  i  delitti  contro   l'Amministrazione   della
giustizia; per i delitti contro la fede pubblica, escluso  quello  di
cui all'articolo 457 del codice  penale;  per  i  delitti  contro  la
moralita' pubblica ed il buoncostume  previsti  dagli  articoli  519,
520, 521 e 537 del codice penale  e  per  i  delitti  previsti  dagli
articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per i delitti  di
rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa, appropriazione
indebita, sequestro di persona a scopo di estorsione,  circonvenzione
di persone  incapaci,  usura,  ricettazione;  per  qualsiasi  delitto
avente  finalita'  di  terrorismo  o  di  eversione  dell'ordinamento
costituzionale; per i delitti previsti dalla legge 15 dicembre  1990,
n. 395, sul nuovo ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria; per
qualsiasi altro delitto non colposo per il quale sia  stata  irrogata
una pena non inferiore ad un anno di reclusione; 
    b) condanna, passata in  giudicato,  che  importi  l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici; 
    c) applicazione di una  misura  di  sicurezza  personale  di  cui
all'articolo  215  del  codice  penale,  ovvero  di  una  misura   di
prevenzione a norma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956,  n.
1423, dell'articolo  19  della  legge  22  maggio  1975,  n.  152,  e
dell'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 
  4. La destituzione per le cause di  cui  al  comma  3  e'  inflitta
all'esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o
promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione
ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna  ovvero  del
provvedimento con cui stata applicata in via definitiva la misura  di
sicurezza o di prevenzione e concluso nei successivi novanta  giorni.
Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio  a  causa  del
procedimento penale, la stessa conserva  la  sua  efficacia,  se  non
revocata, per un periodo  di  tempo  non  superiore  a  cinque  anni.
Decorso tale termine, la sospensione e' revocata di diritto. 
  5. Nei casi contemplati dal presente articolo,  il  trattamento  di
quiescenza e previdenza e' regolato  dalle  disposizioni  vigenti  in
materia. 
  6. La destituzione e' disposta con decreto del  Direttore  generale
del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, previo  giudizio
del consiglio centrale di disciplina. 
 
          Note all'art. 6:
             -  Il  testo  dell'art.  15 della legge n. 55/1990, come
          modificato dall'art.  1  della  legge  n.  16/1992,  e'  il
          seguente:
             "Art. 15 - 1. Non possono essere candidati alle elezioni
          regionali,  provinciali,  comunali e circoscrizionali e non
          possono comunque ricoprire le cariche di  presidente  della
          giunta   regionale,   assessore  e  consigliere  regionale,
          presidente della giunta provinciale, sindaco,  assessore  e
          consigliere provinciale e comunale, presidente e componente
          del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del
          consiglio  di  amministrazione  dei  consorzi, presidente e
          componente dei consigli e  delle  giunte  delle  unioni  di
          comuni,  consigliere  di amministrazione e presidente delle
          aziende speciali e delle istituzioni  di  cui  all'art.  23
          della  legge  8  giugno  1990,  n.    142, amministratore e
          componente degli organi comunque  denominati  delle  unita'
          sanitarie  locali,  presidente  e  componente  degli organi
          esecutivi delle comunita'  montane:
               a) coloro che  hanno  riportato  condanna,  anche  non
          definitiva,  per il delitto previsto dall'art. 416- bis del
          codice penale o per il delitto di associazione  finalizzata
          al  traffico illecito di sostance stupefacenti o psicotrope
          di cui all'art. 74 del testo unico  approvato  con  decreto
          del  Presidente  della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o
          per un delitto di cui all'art. 73 del citato  testo  unico,
          concernente  la produzione o il traffico di dette sostanze,
          o   per   un   delitto   concernente   la    fabbricazione,
          l'importazione,  l'esportazione,  la  vendita  o  cessione,
          l'uso  o  il  trasporto  di  armi,  munizioni   o   materie
          esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o
          reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
               b)  coloro  che  hanno  riportato  condanna, anche non
          definitiva, per  i  delitti  previsti  dagli  articoli  314
          (peculato),  316  (peculato  mediante  profitto dell'errore
          altrui), 316- bis (malversazione a danno dello Stato),  317
          (concussione),  318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319
          (corruzione per un atto  contrario  ai  doveri  d'ufficio),
          319-  ter  (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione
          di persona incaricata di un pubblico servizio)  del  codice
          penale;
               c)  coloro  che  sono  stati  condannati  con sentenza
          definitiva o con sentenza di  primo  grado,  confermata  in
          appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con
          violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a
          un  pubblico  servizio  diverso  da  quelli  indicati  alla
          lettera b);
               d)  coloro  che,  per  lo  stesso  fatto,  sono  stati
          condannati  con sentenza definitiva o con sentenza di primo
          grado, confermata in appello, ad una pena non  inferiore  a
          due anni di reclusione per delitto non colposo;
               e)  coloro  che  sono sottoposti a procedimento penale
          per i delitti indicati alla lettera  a),  se  per  essi  e'
          stato  gia'  disposto  il  giudizio, se sono stati presenti
          ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio;
               f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato,
          anche se con provvedimento non definitivo,  una  misura  di
          prevenzione,  in  quanto  indiziati  di  appartenere ad una
          delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31  maggio
          1965,  n.  575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13
          settembre 1982, n. 646.
             2. Le disposizioni di cui al comma 1  non  si  applicano
          nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa
          sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere
          o  di  proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se
          con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura  di
          prevenzione, anche se non definitivo.
             3.  Le  disposizioni previste dal comma 1 si applicano a
          qualsiasi  altro  incarico   con   riferimento   al   quale
          l'elezione o la nomina e' di competenza:
               a)  del  consiglio  regionale, provinciale, comunale o
          circoscrizionale;
               b) della giunta regionale o  provinciale  o  dei  loro
          presidenti,   della  giunta  comunale  o  del  sindaco,  di
          assessori regionali, provinciali o comunali.
             4. L'eventuale  elezione  o  nomina  di  coloro  che  si
          trovano  nelle  condizioni  di  cui  al  comma  1 e' nulla.
          L'organo  che  ha  deliberato  la  nomina  o  la  convalida
          dell'elezione  e'  tenuto  a  revocarla non appena venuto a
          conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
             4-bis. Se alcuna delle condizioni  di  cui  al  comma  1
          sopravviene  dopo  l'elezione  o  la nomina essa, fuori dei
          casi previsti dal comma 4-quinquies,  comporta  l'immediata
          sospensione dalle cariche sopra indicate.
             4-ter.   La  sospensione  dei  presidenti  delle  giunte
          regionali, degli  assessori  regionali  e  dei  consiglieri
          regionali  e'  disposta  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, adottato su proposta  del  Ministro
          dell'interno,  di  concerto  con il Ministro per le riforme
          istituzionali  e gli affari regionali, previa deliberazione
          del Consiglio dei Ministri. Negli altri casi la sospensione
          e'  adottata  dal  prefetto,  al  quale   i   provvedimenti
          dell'autorita'  giudiziaria  sono  comunicati  a cura della
          cancelleria del tribunale o della segreteria  del  pubblico
          ministero.
             4-quater.  La  sospensione  cessa  nel  caso  in cui nei
          confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche  se
          non  passata  in  giudicato,  di  non luogo a procedere, di
          proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di  revoca
          della  misura  di  prevenzione  o  sentenza di annullamento
          ancorche'  con  rinvio.  In  tal  caso  la  sentenza  o  il
          provvedimento  di revoca devono essere pubblicati nell'albo
          pretorio e comunicati alla prima adunanza  dell'organo  che
          ha  proceduto  all'elezione, alla convalida dell'elezione o
          alla nomina.
             4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche  indicate  al
          comma  1 decade da essa di diritto dalla data del passaggio
          in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui
          diviene definitivo il provvedimento che applica  la  misura
          di prevenzione.
             4-sexies.  Le disposizioni previste dai commi precedenti
          non si applicano nei confronti di chi e'  stato  condannato
          con  sentenza  passata  in  giudicato  o  di  chi  e' stato
          sottoposto  a  misura  di  prevenzione  con   provvedimento
          definitivo,  se  e'  concessa  la  riabilitazione  ai sensi
          dell'art. 178 del codice penale o dell'art.  15 della legge
          3 agosto 1988, n. 327.
             4-septies. Qualora ricorra alcuna  delle  condizioni  di
          cui  alle lettere a), b), c), d), e), ed f) del comma 1 nei
          confronti del personale  dipendente  delle  amministrazioni
          pubbliche, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla
          immediata  sospensione  dell'interessato  dalla  funzione o
          dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti  locali
          la  sospensione e' disposta dal capo dell'amministrazione o
          dell'ente  locale  ovvero  dal  responsabile   dell'ufficio
          secondo la specifica competenza, con le modalita'  e proce-
          dure  previste dai rispettivi ordinamenti. Per il personale
          appartenente alle regioni e  per  gli  amministratori  e  i
          componenti  degli organi delle unita'  sanitarie locali, la
          sospensione  e'  adottata  dal  presidente   della   giunta
          regionale,   fatta   salva  la  competenza,  nella  regione
          Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province autonome
          di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti  emanati
          dal  giudice  sono comunicati, a cura della cancelleria del
          tribunale o della segreteria  del  pubblico  ministero,  ai
          responsabili  delle  amministrazioni o enti locali indicati
          al comma 1.
             4-octies.  Al  personale  dipendente  di  cui  al  comma
          4-septies  si  applicano altresi' le disposizioni dei commi
          4-quinquies e 4-sexies.
             5. Quando, in relazione a fatti o  attivita'    comunque
          riguardanti  gli  enti  di  cui  al  comma  1,  l'autorita'
          giudiziaria  ha  emesso  provvedimenti  che  comportano  la
          sospensione  o  la  decadenza  dei pubblici ufficiali degli
          enti  medesimi e vi e' la necessita'  di verificare che non
          ricorrano pericoli di infiltrazione  di  tipo  mafioso  nei
          servizi degli stessi enti, il prefetto puo' accedere presso
          gli  enti  interessati  per  acquisire  dati e documenti ed
          accertare notizie concernenti i servizi stessi.
             6. Copie dei  provvedimenti  di  cui  al  comma  5  sono
          trasmesse  all'Alto  commissario per il coordinamento della
          lotta contro la delinquenza mafiosa".
             -  L'art.  457  c.p.  riguarda  la  spendita  di  monete
          falsificate ricevute in buona fede.
             -  Gli  articoli  519,  520,  521 e 537 c.p. riguardano,
          rispettivamente,  la  violenza  carnale,  la   congiunzione
          carnale  commessa  con  abuso  della qualita'   di pubblico
          ufficiale, gli atti di libidine violenti  e  la  tratta  di
          donne e di minori commessa all'estero.
             -  Il  testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 75/1958
          e' il seguente:
             "Art. 3. Le disposizioni contenute negli articoli da 531
          a 536 del codice penale sono sostituite dale seguenti:
             'E' punito con la reclusione da due a sei anni e con  la
          multa  da lire 100.000 a lire 4.000.000, salvo in ogni caso
          l'applicazione dell'art. 240 del codice penale:
              1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2,
          abbia  la  proprieta'    o  l'esercizio,  sotto   qualsiasi
          denominazione,  di una casa di prostituzione, o comunque la
          controlli, o diriga, o amministri,  ovvero  partecipi  alla
          proprieta'  ,  esercizio,  direzione  o  amministrazione di
          essa;
              2) chiunque, avendo la proprieta'  o  l'amministrazione
          di  una  casa  od  altro  locale, li conceda in locazione a
          scopo di esercizio di una casa di prostituzione;
              3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a
          un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio  di  bevande,
          circolo,  locale  da  ballo,  o luogo di spettacolo, o loro
          annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al  pubblico
          od  utilizzato  dal  pubblico,  vi  tollera abitualmente la
          presenza di una o piu' persone che, all'interno del  locale
          stesso, si da'nno alla prostituzione;
              4)  chiunque  recluti  una  persona  al  fine  di farle
          esercitare la prostituzione, o ne agevoli  a  tal  fine  la
          prostituzione;
              5) chiunque induca alla prostituzione una donna di eta'
          maggiore,  o compia atti di lenocinio, sia personalmente in
          luoghi pubblici o aperti al pubblico,  sia  a  mezzo  della
          stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita' ;
              6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio
          di  un  altro  Stato  o comunque in luogo diverso da quello
          della sua abituale residenza, al  fine  di  esercitarvi  la
          prostituzione   ovvero  si  intrometta  per  agevolarne  la
          partenza;
              7) chiunque esplichi un'attivita'   in associazioni  ed
          organizzazioni  nazionali  od estere dedite al reclutamento
          di  persone  da  destinare  alla  prostituzione   od   allo
          sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma
          e  con  qualsiasi  mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli
          scopi delle predette associazioni od organizzazioni;
              8) chiunque in qualsiasi modo favorisca  o  sfrutti  la
          prostituzione altrui.
             In  tutti  i  casi  previsti  nel  n.  3)  del  presente
          articolo, alle pene in essi comminate,  sara'  aggiunta  la
          perdita  della  licenza  d'esercizio  e potra' anche essere
          ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.
             I delitti previsti dai numeri 4) e 5), se commessi da un
          cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto  le
          convenzioni internazionali lo prevedano".
             "Art. 4. - La pena e' raddoppiata:
              1)  se  il  fatto  e'  commesso con violenza, minaccia,
          inganno;
              2) se il fatto e' commesso ai danni di  persona  minore
          degli  anni  21  o  di  persona in istato di infermita'   o
          minorazione psichica, naturale o provocata;
              3) se il colpevole e' un ascendente, un affine in linea
          retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella,  il
          padre o la madre adottivi, il tutore;
              4)  se  al  colpevole  la  pesona e' stata affidata per
          ragioni  di  cura,  di  educazione,   di   istruzione,   di
          vigilanza, di custodia;
              5)  se  il fatto e' commesso ai danni di persone aventi
          rapporti di servizio domestico o d'impiego;
              6) se  il  fatto  e'  commesso  da  pubblici  ufficiali
          nell'esercizio delle loro funzioni;
              7) se il fatto e' commesso ai danni di piu' persone;
              7- bis) se il fatto e' commesso ai danni di una persona
          tossicodipendente".
             -  La  legge  n.  395/1990,  all'art. 20 (Norme penali),
          dispone  che  "Si  applicano  anche  con   riferimento   al
          personale  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  le norme
          penali di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,  78
          e  79  della  legge  1›  aprile  1981, n. 121, e successive
          modificazioni".
             - Si trascrive il testo degli articoli 71, 72,  73,  74,
          75,  76,  77,  78  e 79 della legge n. 121/1981, recante il
          nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione   della   pubblica
          sicurezza:
             "Art.    71    (Giurisdizione).   -   Gli   appartenenti
          all'Amministrazione della pubblica sicurezza sono  soggetti
          alla   giurisdizione  penale  dell'autorita'    giudiziaria
          ordinaria, secondo le norme vigenti e quelle contenute  nei
          successivi articoli".
             "Art.   72   (Abbandono   del   posto  di  servizio).  -
          L'appartenente alla Polizia di  Stato  che,  nel  corso  di
          operazioni  di  polizia  o  durante  l'impiego  in  reparti
          organici, abbandona  il  posto  o  il  servizio,  o  vi'ola
          l'ordine   o   le   disposizioni   generali  o  particolari
          impartite, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
             La  reclusione  e'  da uno a quattro anni se il fatto e'
          commesso:
              1) durante il servizio di ordine pubblico o di pubblico
          soccorso;
              2) nella guardia a rimesse di aeromobili o  a  depositi
          di armi, munizioni o materie infiammabili od esplosive;
              3) a bordo di una nave o di un aeromobile;
              4)  col  fine  di  interrompere  la  continuita'   e la
          regolarita'  del servizio;
              5) da tre o piu' appartenenti alla Polizia di Stato  in
          concorso tra loro;
              6)  da  un  comandante di reparto o dal dirigente di un
          ufficio o servizio.
             Se dal fatto deriva l'interruzione del servizio o  grave
          danno la pena e' della reclusione da due a cinque anni".
            "Art.  73  (Rivolta).  -  Fuori  della  ipotesi  prevista
          dall'art.  284  del  codice  penale,  sono  puniti  con  la
          reclusione  da  tre  a  dieci  anni  gli  appartenenti alla
          Polizia di Stato che, riuniti in numero di cinque o piu':
              1) prendono arbitrariamente  le  armi  e  rifiutano  di
          obbedire all'ordine di deporle, intimato da un superiore;
              2)  rifiutano di obbedire all'ordine di un superiore di
          recedere da gravi atti di violenza.
             La pena per chi ha promosso, organizzato  o  diretto  la
          rivolta e' della reclusione non inferiore a cinque anni".
             "Art.  74 (Associazione al fine di commettere il delitto
          di rivolta). -  Quando  cinque  o  piu'  appartenenti  alla
          Polizia  di  Stato si associano allo scopo di commettere il
          delitto di rivolta, se il delitto non e' commesso  la  pena
          e' della reclusione da uno a quattro anni.
             Non  sono  punibili  coloro che impediscono l'esecuzione
          del delitto".
             "Art. 75 (Movimento non autorizzato di  reparto).  -  Il
          comandante  di  un  reparto  organico di polizia che, senza
          speciale incarico o autorizzazione ovvero senza  necessita'
          ,  contravvenendo  alle  norme  sull'impiego  dei  reparti,
          ordina il movimento del reparto e' punito con la reclusione
          fino ad un anno, sempre che il fatto non costituisca  reato
          piu' grave".
             "Art.  76  (Manifestazioni  collettive con mezzi od armi
          della  polizia).  -  Gli  appartenenti  all'Amministrazione
          della   pubblica   sicurezza  che  compiono  manifestazioni
          collettive pubbliche mediante l'uso di mezzi della  polizia
          sono  puniti  con  la  reclusione  sino a sei mesi o con la
          multa da lire cinquantamila a lire un milione.
             La pena e' aumentata fino a nove mesi e la multa fino ad
          un milione e mezzo di lire per coloro che  hanno  promosso,
          organizzato o diretto la manifestazione.
             Gli   appartenenti  all'Amministrazione  della  pubblica
          sicurezza  che  partecipano  alla  manifestazione  con   il
          possesso  di armi sono puniti con la reclusione da sei mesi
          a due anni".
             "Art. 77 (Alterazione di armi o munizioni, porto di armi
          non in dotazione). - L'appartenente alla Polizia  di  Stato
          che  altera in qualsiasi modo le caratteristiche delle armi
          proprie o del munizionamento in dotazione o  che  porta  in
          servizio  armi diverse da quelle in dotazione e' punito con
          la reclusione fino a tre anni e con la multa  fino  a  lire
          due milioni.
             Alle  stesse  pene e' sottoposto il superiore gerarchico
          che consente i fatti di cui al comma precedente".
             "Art.  78  (Arbitraria  utilizzazione   di   prestazioni
          lavorative).  -  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave
          reato, il pubblico ufficiale che  utilizza  arbitrariamente
          le prestazioni lavorative di personale dell'Amministrazione
          della  pubblica  sicurezza,  in  contrasto con i compiti di
          istituto, al fine di realizzare un profitto  proprio  o  di
          altri, e' punito con la reclusione fino a due anni".
             "Art. 79 (Esecuzione delle pene detentive e delle misure
          restrittive  della liberta'   personale). - A richiesta del
          condannato, la pena detentiva inflitta per qualsiasi  reato
          agli  appartenenti alle Forze di polizia di cui all'art. 16
          e' scontata negli stabilimenti penali militari.
             La disposizione del comma precedente  si  applica  anche
          nei  casi  in  cui i soggetti ivi contemplati sono posti in
          stato di custodia o carcerazione preventiva. In questi casi
          la richiesta puo' essere proposta agli ufficiali  o  agenti
          della  polizia  giudiziaria  o  della  forza  pubblica  nel
          processo  verbale  di  cui  all'art.  266  del  codice   di
          procedura penale".
             - Il testo dell'art. 215 c.p. e' il seguente:
             "Art.  215  (Specie). - Le misure di sicurezza personali
          si distinguono in detentive e non detentive.
             Sono misure di sicurezza detentive:
              1) l'assegnazione a una colonia agricola o ad una  casa
          di lavoro;
              2) il ricovero in una casa di cura e di custodia;
              3) il ricovero in un manicomio giudiziario;
              4) il ricovero in un riformatorio giudiziario.
             Sono misure di sicurezza non detentive:
              1) la liberta'  vigilata;
              2)  il  divieto di soggiorno in uno o piu' comuni, o in
          una o piu' province;
              3) il divieto di frequentare osterie e pubblici  spacci
          di bevande alcooliche;
              4) l'espulsione dello straniero dello Stato.
             Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza
          indicarne  la specie, il giudice dispone che si applichi la
          liberta'    vigilata,  a  meno  che,  trattandosi   di   un
          condannato  per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione
          di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro".
             - Il testo dell'art. 3 della legge n.  1423/1956  e'  il
          seguente:
             "Art.  3.  -  Alle  persone indicate nell'art. 1 che non
          abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di  cui
          all'art.  4,  quando  siano  pericolose  per  la  sicurezza
          pubblica, puo' essere applicata, nei modi  stabiliti  negli
          articoli   seguenti,   la   misura   di  prevenzione  della
          sorveglianza speciale della pubblica sicureza.
             Alla  sorveglianza  speciale puo' essere aggiunto ove le
          circostanze del caso lo richiedano il divieto di  soggiorno
          in uno o piu' comuni o in una o piu' province.
             Nei  casi in cui le altre misure di prevenzione non sono
          ritenute idonee alla tutela della sicurezza  pubblica  puo'
          essere   imposto  l'obbligo  di  soggiorno  nel  comune  di
          residenza o di dimora abituale".
             - Il testo dell'art. 19 della legge n.  152/1975  e'  il
          seguente:
             "Art.  19  - Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio
          1965, n.   575, si applicano anche  alle  persone  indicate
          nell'art.  1, numeri 1) e 2), della legge 27 dicembre 1956,
          n. 1423.
             Gli ufficiali ed agenti di polizia  giudiziaria  debbono
          comunicare   al   questore   le   segnalazioni  rivolte  al
          procuratore della Repubblica".
             - Il testo dell'art. 14 della legge  n.  55/1990  e'  il
          seguente:
             "Art.  14  -  1.  Salvo che si tratti di procedimenti di
          prevenzione gia' pendenti alla data di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  da tale data le disposizioni della
          legge 31 maggio 1965, n. 575,  concernenti  le  indagini  e
          l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione di carattere
          patrimoniale, nonche' quelle contenute negli articoli da 10
          a  10-sexies  della  medesima  legge,  si   applicano   con
          riferimento  ai  soggetti  indiziati  di  appartenere  alle
          associazioni indicate nell'art. 1 della predetta legge o  a
          quelle  previste dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975,
          n. 685, ovvero ai soggetti indicati nel numero 2) del primo
          comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre  1956,  n.  1423,
          quando l'attivita'  delittuosa da cui si ritiene derivino i
          proventi  sia  una  di  quelle previste dagli articoli 629,
          630, 648-bis o 648- ter del codice penale.
             2. Nei confronti dei soggetti di  cui  al  comma  1,  la
          riabilitazione  prevista  dall'art. 15 della legge 3 agosto
          1988, n. 327, puo' essere richiesta dopo cinque anni  dalla
          cessazione della misura di prevenzione.
             3.  La  riabilitazione comporta, altresi', la cessazione
          dei divieti previsti dall'art. 10  della  legge  31  maggio
          1965, n. 575".