Art. 7 
     (Sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale) 
 
  1. L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria,  in  stato  di
arresto o di fermo o che si trovi, comunque,  in  stato  di  custodia
cautelare, deve essere sospeso dal  servizio  con  provvedimento  del
Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. 
  2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, l'appartenente ai ruoli del
Corpo di polizia  penitenziaria  sottoposto  a  procedimento  penale,
quando la natura del reato sia  particolarmente  grave,  puo'  essere
sospeso dal servizio con provvedimento del Ministro, su proposta  del
Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. 
  3. In caso di mancata convalida dell'arresto o  del  fermo,  e  nei
casi di cui al Capo V - Titolo I - libro IV del codice  di  procedura
penale, ove le circostanze lo consiglino,  la  sospensione  cautelare
puo' essere revocata con effetto dal giorno successivo  a  quello  in
cui il dipendente ha  riacquistato  la  liberta'  e  con  riserva  di
riesame del caso quando sul provvedimento penale  si  e'  formato  il
giudicato. 
  4. I relativi provvedimenti sono adottati dal Ministro, su proposta
del Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. 
  5. Se il procedimento penale e'  definito  con  sentenza  la  quale
dichiari che il fatto  non  sussiste  o  che  l'imputato  non  lo  ha
commesso, la sospensione revocata a tutti gli effetti. 
  6. Quando da un  procedimento  penale  comunque  definito  emergono
fatti e circostanze che rendano l'appartenente al  Corpo  di  polizia
penitenziaria passibile di sanzioni disciplinari, questi deve  essere
sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di 120 giorni
dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure  entro  40  giorni
dalla    data    di    notificazione    della     sentenza     stessa
all'Amministrazione. 
  7.  Se  il  procedimento  penale  si  conclude  con   sentenza   di
proscioglimento  o  di  assoluzione  per  motivi  diversi  da  quelli
contemplati  nel  comma  5,  la  sospensione  cautelare  puo'  essere
mantenuta  qualora  venga  iniziato   o   ripreso   il   procedimento
disciplinare. 
 
          Nota all'art. 7, comma 3:
             - Il capo V - titolo I - libro V del codice di procedura
          penale  riguarda  la  estinzione  della  misure   cautelari
          personali.