Art. 8
                              (Rinvio)
1.  La  sospensione  cautelare  per  motivi disciplinari, gli effetti
sulla progressione di carriera, l'esclusione  e  la  ammissione  agli
esami  e  agli  scrutini  a  seguito  della  sospensione  per  motivi
disciplinari o penali, il computo della sospensione  dal  servizio  a
seguito  di condanna penale e la revoca di diritto della sospensione,
nonche'  la  riabilitazione,   la   reintegrazione   del   dipendente
prosciolto  in  sede  di  revisione del procedimento disciplinare, la
reintegrazione del dipendente assolto in sede di giudizio  penale  di
revisione, la premorienza del dipendente alla sentenza di assoluzione
in  sede  di  revisione sono regolati dalle norme contenute nel testo
unico delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati
civili  dello  Stato,  approvato  con il decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.