Art. 9
    (Procedimento disciplinare connesso con procedimento penale)
1.  Quando  l'appartenente  al  Corpo  di polizia penitenziaria viene
sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento  disciplinare  ed  a
procedimento   penale,   il  primo  deve  essere  sospeso  fino  alla
definizione  del  procedimento  penale  con   sentenza   passata   in
giudicato.