Art. 2. 
  1. Per assicurare una  piu'  intensa  sorveglianza  e  favorire  il
regolare funzionamento dei musei che presentino peculiari problemi di
affollamento periodico o di gestione  e  comunque  in  situazioni  di
necessita' e urgenza, il Ministro per i beni culturali  e  ambientali
puo' trasferire di ufficio in quelle sedi unita' dipendenti da  altro
ufficio, presso il quale il personale  risulti  in  esubero  rispetto
alla dotazione organica. 
  2. In caso di ulteriori carenze il Ministro per i beni culturali  e
ambientali puo' utilizzare il personale di  corrispondente  qualifica
posto in mobilita' da altre amministrazioni dello Stato. 
  3. A questo scopo, entro il 20 gennaio di ogni anno,  e'  compilato
l'elenco dei musei che richiedono  un  potenziamento  temporaneo  del
servizio ed e' pubblicata, a cura del Ministero per i beni  culturali
e ambientali, la graduatoria dei dipendenti  da  utilizzare  e  della
sede di assegnazione. 
  4. Per il corrente anno gli adempimenti di  cui  al  comma  3  sono
eseguiti entro il 20 dicembre.