Art. 3. 
        Contributi per le associazioni di promozione sociale 
  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 10 febbraio  1992,  n.  67,
recante istituzione di contributi per le associazioni  di  promozione
sociale, le parole da: "di cui all'articolo 115" fino  a:  "legge  21
ottobre 1978, n. 641" sono sostituite dalle seguenti:  "di  cui  agli
articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476".