Art. 3. Contributi per le associazioni di promozione sociale 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 67, recante istituzione di contributi per le associazioni di promozione sociale, le parole da: "di cui all'articolo 115" fino a: "legge 21 ottobre 1978, n. 641" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476".