Art. 2. Sequestro e confisca di beni dell'impresa 1. Quando risulta che il soggetto nei cui confronti si procede per il delitto di corruzione ha agito in nome o per conto di un'impresa o di un consorzio di imprese e risulta altresi' che dall'attivita' per la quale si procede e' derivata una grave alterazione delle condizioni ordinarie previste per lo svolgimento dei procedimenti contrattuali con la pubblica amministrazione, ovvero un indebito profitto conseguente all'adozione di provvedimenti amministrativi, il pubblico ministero richiede l'applicazione delle misure indicate nell'articolo 1 sui beni dell'impresa o del consorzio di imprese, con le forme ivi previste, per un ammontare pari all'importo corrispondente al denaro o alle altre utilita' dati o ricevuti o comunque all'effettivo vantaggio patrimoniale o al concreto profitto derivati dal reato. In tali casi la richiesta di ammissione alla prestazione di cauzione o di garanzia reale puo' essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa o del consorzio di imprese, al quale il procuratore della Repubblica comunica entro cinque giorni la richiesta di applicazione della misura del sequestro.