Art. 2. 
              Sequestro e confisca di beni dell'impresa 
  1. Quando risulta che il soggetto nei cui confronti si procede  per
il delitto di corruzione ha agito in nome o per conto di un'impresa o
di un consorzio di imprese e risulta altresi' che dall'attivita'  per
la  quale  si  procede  e'  derivata  una  grave  alterazione   delle
condizioni ordinarie previste per  lo  svolgimento  dei  procedimenti
contrattuali con la  pubblica  amministrazione,  ovvero  un  indebito
profitto conseguente all'adozione di provvedimenti amministrativi, il
pubblico ministero  richiede  l'applicazione  delle  misure  indicate
nell'articolo 1 sui beni dell'impresa o del consorzio di imprese, con
le  forme  ivi  previste,   per   un   ammontare   pari   all'importo
corrispondente al denaro o alle altre  utilita'  dati  o  ricevuti  o
comunque all'effettivo vantaggio patrimoniale o al concreto  profitto
derivati dal reato. In tali casi  la  richiesta  di  ammissione  alla
prestazione di cauzione o di garanzia reale  puo'  essere  effettuata
dal legale rappresentante dell'impresa o del consorzio di imprese, al
quale il procuratore della Repubblica comunica entro cinque giorni la
richiesta di applicazione della misura del sequestro.