Art. 3. Misure interdittive 1. Salva l'applicazione delle pene accessorie previste dal codice penale, la sentenza di condanna per taluno dei delitti indicati nell'articolo 1 determina l'applicazione dei divieti e delle decadenze di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, per un periodo di cinque anni. 2. La disposizione del comma 1 non si applica in caso di condanna pronunciata con la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero con la sentenza prevista dall'articolo 442 dello stesso codice. 3. L'articolo 32-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 120 della legge 24 novembre 1991, n. 689, e sostituito dall'articolo 21 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e' ulteriormente sostituito dal seguente: "Art. 32-quater (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 317, 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416- bis, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640- bis, commessi in danno o in vantaggio di un'attivita' imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.".