Art. 3. 
                         Misure interdittive 
  1. Salva l'applicazione delle pene accessorie previste  dal  codice
penale, la sentenza di  condanna  per  taluno  dei  delitti  indicati
nell'articolo  1  determina  l'applicazione  dei  divieti   e   delle
decadenze di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, della legge 31  maggio
1965, n. 575, per un periodo di cinque anni. 
  2. La disposizione del comma 1 non si applica in caso  di  condanna
pronunciata con la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2,  del
codice  di  procedura  penale,  ovvero  con  la   sentenza   prevista
dall'articolo 442 dello stesso codice. 
  3. L'articolo 32-quater del codice penale, introdotto dall'articolo
120 della legge 24 novembre 1991, n. 689, e sostituito  dall'articolo
21 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e' ulteriormente sostituito  dal
seguente: 
  "Art.  32-quater   (Casi   nei   quali   alla   condanna   consegue
l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni
condanna per i delitti previsti dagli  articoli  316-bis,  317,  318,
319, 319-bis, 320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416- bis, 437,  501,
501-bis, 640, numero 1) del secondo  comma,  640-  bis,  commessi  in
danno o in vantaggio di un'attivita' imprenditoriale  o  comunque  in
relazione ad  essa,  importa  l'incapacita'  di  contrattare  con  la
pubblica amministrazione.".