Art. 4. Accertamenti di irregolarita' amministrative 1. Se nel corso del procedimento penale per uno dei reati indicati nell'articolo 1, comma 1, risultano sufficienti indizi di gravi irregolarita' da parte degli amministratori, dei sindaci, dei dirigenti di societa', ovvero dei soci al fine di commettere il reato di cui all'articolo 321 del codice penale, il pubblico ministero denuncia i fatti al tribunale per gli accertamenti e i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 2409 del codice civile.