Art. 4. 
            Accertamenti di irregolarita' amministrative 
  1. Se nel corso del procedimento penale per uno dei reati  indicati
nell'articolo 1, comma  1,  risultano  sufficienti  indizi  di  gravi
irregolarita'  da  parte  degli  amministratori,  dei  sindaci,   dei
dirigenti di societa', ovvero dei soci al fine di commettere il reato
di cui all'articolo 321 del  codice  penale,  il  pubblico  ministero
denuncia i fatti al tribunale per gli accertamenti e i  provvedimenti
di cui ai commi secondo, terzo, quarto e  quinto  dell'articolo  2409
del codice civile.