Art. 10. 1. Le richieste presentate con le modalita' indicate nel decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, per la estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, sono oggetto di controllo da parte degli uffici competenti e quindi di riscontro secondo quanto disposto dal predetto decreto del Ministro delle finanze; le operazioni di riscontro devono essere completate entro il 30 novembre 1992 con il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito, computati fino al 31 dicembre 1992 secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta. 2. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere titoli di Stato aventi libera circolazione con godimento 1' gennaio 1993 ad un tasso di interesse non inferiore a quello riconosciuto, dalle norme vigenti, ai soggetti creditori di imposta, fino all'importo massimo di lire 4.500 miliardi, le cui caratteristiche sono stabilite dallo stesso Ministro del tesoro con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre 1992, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992. Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli di cui al presente comma. 3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 4.500 miliardi per il 1992, in lire 292,5 miliardi per il 1993 ed in annue lire 585 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede, quanto a lire 4.500 miliardi per il 1992, lire 256 miliardi per il 1993 e lire 512 miliardi per il 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-94, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando parte dello specifico accantonamento e, quanto a lire 36,5 miliardi per il 1993 e lire 73 miliardi per il 1994, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2. Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.