Art. 10. 
  1. Le richieste presentate con le modalita'  indicate  nel  decreto
del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, per la  estinzione  dei  crediti
risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle
dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto,  relativi  ai
periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare,
al netto degli interessi, non risulta inferiore a  lire  100  milioni
per ciascuna imposta e  per  ciascun  periodo  di  imposta,  mediante
assegnazione ai  creditori  di  titoli  di  Stato,  sono  oggetto  di
controllo da parte degli uffici  competenti  e  quindi  di  riscontro
secondo quanto disposto  dal  predetto  decreto  del  Ministro  delle
finanze; le operazioni di riscontro devono essere completate entro il
30 novembre 1992 con il calcolo degli interessi  relativi  a  ciascun
credito, computati fino al 31 dicembre 1992 secondo  le  disposizioni
vigenti per ciascuna imposta. 
  2. Per l'attuazione delle  disposizioni  recate  dal  comma  1,  il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere titoli di Stato aventi
libera circolazione con godimento 1' gennaio  1993  ad  un  tasso  di
interesse non inferiore a quello riconosciuto, dalle  norme  vigenti,
ai soggetti creditori di imposta, fino all'importo  massimo  di  lire
4.500 miliardi, le cui caratteristiche sono  stabilite  dallo  stesso
Ministro del tesoro con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro il 15 dicembre 1992, ed  a  versare  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato  il  ricavo  netto  dei  titoli  emessi,   con
imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato  di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.  Con
lo stesso decreto sono determinate le modalita'  e  le  procedure  di
assegnazione dei titoli di cui al presente comma. 
  3. All'onere derivante  dall'applicazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 4.500 miliardi per il 1992, in lire  292,5  miliardi
per il 1993 ed in annue lire 585 miliardi a decorrere  dal  1994,  si
provvede, quanto a lire 4.500 miliardi per il 1992, lire 256 miliardi
per il 1993 e lire 512 miliardi per il 1994, mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-94, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando parte  dello
specifico accantonamento e, quanto a lire 36,5 miliardi per il 1993 e
lire 73 miliardi  per  il  1994,  mediante  utilizzo  delle  maggiori
entrate rinvenienti dall'applicazione delle  ritenute  relative  agli
interessi  sui  titoli  di  Stato  di  cui  al  comma  2.  Le   somme
eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate
nell'anno 1993. 
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.