Art. 11. 
  1. I contribuenti che nell'anno 1992 hanno registrato  importazioni
da Paesi membri della Comunita' economica europea in misura superiore
al  10  per  cento  dell'ammontare  complessivo  degli   acquisti   e
importazioni di beni e servizi registrati nel corso dello stesso anno
e  che  nella  dichiarazione   dell'imposta   sul   valore   aggiunto
evidenziano un credito d'imposta non inferiore a  lire  100  milioni,
non  possono  computare  tale  importo  in  detrazione   negli   anni
successivi. La  disposizione  si  applica  anche  alle  eccedenze  di
credito non compensate, determinate in sede di dichiarazione  annuale
e trasferite dalle singole societa' controllanti che si sono  avvalse
per l'anno 1992 delle disposizioni di  cui  all'articolo  73,  ultimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633. 
  2. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo  10  si  applicano
alla estinzione dei crediti di cui al comma 1 del presente  articolo,
nonche' alla estinzione dei  decreti  risultanti  dalla  liquidazione
delle  dichiarazioni  dei  redditi  e  delle  dichiarazioni   annuali
dell'imposta sul valore aggiunto indicate nel comma  1  del  predetto
articolo 10, relativi ai  periodi  di  imposta  chiusi  entro  il  31
dicembre 1986. In tale caso la richiesta deve essere presentata entro
il 31 marzo 1993; le operazioni di riscontro devono essere completate
entro il 30 giugno 1993; gli interessi, relativi a  ciascun  credito,
devono essere computati al 31 dicembre 1993; il godimento dei  titoli
di Stato  decorre  dal  1'  gennaio  1994;  l'importo  massimo  della
emissione dei titoli  non  puo'  superare  lire  7.500  miliardi  con
imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato  di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario  1993;  il
decreto del Ministro del tesoro concernente  le  caratteristiche,  le
modalita' e le procedure di assegnazione  dei  titoli  medesimi  deve
essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 novembre 1993. 
  3. All'onere derivante  dall'applicazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 7.500 miliardi per il  1993  e  in  annue  lire  975
miliardi a decorrere dal 1994,  si  provvede,  quanto  a  lire  7.500
miliardi per il 1993 e  lire  855  miliardi  per  il  1994,  mediante
parziale utilizzo delle  proiezioni  dello  specifico  accantonamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-94,  al  capitolo  6856
dello stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario 1992 e, quanto a lire 120 miliardi annui a decorrere  dal
1994,  mediante   utilizzo   delle   maggiori   entrate   rinvenienti
dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi  sui  titoli
di Stato di cui al comma 2. 
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.