Art. 12. 1. Per i crediti non erariali, quando l'importo del tributo o del contributo non e' superiore a lire 600.000, il concessionario della riscossione puo' procedere, in luogo della notificazione della cartella di pagamento prevista dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, all'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo contenente gli elementi indicati nel predetto articolo 25; restano ferme le disposizioni concernenti la notificazione dell'avviso di mora quando occorre procedere alla riscossione coattiva. 2. Nei casi in cui e' previsto il pagamento spontaneo di tributi erariali da parte dei contribuenti prima dell'iscrizione a ruolo, la cartella di pagamento deve indicare, oltre gli elementi indicati nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche il diritto di notifica, in favore del concessionario del servizio della riscossione dei tributi, in misura pari a quella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 202. 3. Per le rate dei ruoli affidati ai concessionari del servizio di riscossione in scadenza nei mesi di settembre e novembre 1991, nonche' nei mesi di febbraio, aprile, giugno e settembre 1992, ferma restando la validita' degli atti gia' compiuti, i termini di cui agli articoli 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dal 1' novembre 1992. 4. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 62, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La dilazione e' usufruibile anche sui versamenti diretti se il decreto di concessione della dilazione viene emesso successivamente alla scadenza del termine previsto dall'articolo 72 del presente decreto per la rata cui la dilazione si riferisce."; b) all'articolo 78 le parole: "il concessionario deve dimostrare" sono sostituite dalle seguenti: "il concessionario, anche nei casi in cui si e' avvalso della facolta' prevista all'articolo 51, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve dimostrare". 5. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1- bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, continuano ad applicarsi al periodo compreso tra il 1' maggio 1990 ed il 31 dicembre 1991, sempreche' le relative regolarizzazioni siano state effettuate entro il 15 gennaio 1992. Per il ritardato versamento e' dovuto, per i giorni di ritardo, l'interesse del 20 per cento annuo.