Art. 12. 
  1. Per i crediti non erariali, quando l'importo del tributo  o  del
contributo non e' superiore a lire 600.000, il  concessionario  della
riscossione  puo'  procedere,  in  luogo  della  notificazione  della
cartella di pagamento prevista dagli articoli 25 e 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  all'invio,  a
mezzo lettera non raccomandata,  di  una  comunicazione  di  avvenuta
iscrizione a ruolo contenente  gli  elementi  indicati  nel  predetto
articolo  25;  restano   ferme   le   disposizioni   concernenti   la
notificazione dell'avviso  di  mora  quando  occorre  procedere  alla
riscossione coattiva. 
  2. Nei casi in cui e' previsto il pagamento  spontaneo  di  tributi
erariali da parte dei contribuenti prima dell'iscrizione a ruolo,  la
cartella di pagamento deve  indicare,  oltre  gli  elementi  indicati
nell'articolo 25 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, anche il diritto di notifica, in  favore  del
concessionario del servizio della riscossione dei tributi, in  misura
pari a quella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge  12  luglio
1991, n. 202. 
  3. Per le rate dei ruoli affidati ai concessionari del servizio  di
riscossione in scadenza  nei  mesi  di  settembre  e  novembre  1991,
nonche' nei mesi di febbraio, aprile, giugno e settembre 1992,  ferma
restando la validita' degli atti gia' compiuti, i termini di cui agli
articoli  97,  secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 75 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono  dal  1'  novembre
1992. 
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio  1988,  n.
43, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 62, comma 4, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "La dilazione e' usufruibile anche sui versamenti diretti se
il   decreto   di   concessione   della   dilazione   viene    emesso
successivamente alla scadenza del termine previsto  dall'articolo  72
del presente decreto per la rata cui la dilazione si riferisce."; 
    b) all'articolo 78 le parole: "il concessionario deve dimostrare"
sono sostituite dalle seguenti: "il concessionario, anche nei casi in
cui si e' avvalso della  facolta'  prevista  all'articolo  51,  comma
primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, deve dimostrare". 
  5. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  8,  comma  1-  bis,  del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 giugno 1990,  n.  165,  continuano  ad  applicarsi  al
periodo compreso tra il 1'  maggio  1990  ed  il  31  dicembre  1991,
sempreche' le relative regolarizzazioni siano state effettuate  entro
il 15 gennaio 1992. Per il ritardato  versamento  e'  dovuto,  per  i
giorni di ritardo, l'interesse del 20 per cento annuo.