Art. 13. 
  1. All'articolo 61 del decreto del Presidente della  Repubblica  28
gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  " 3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata
in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile  per
ogni concessionario sulla base dei dati di redditivita' media  e  dei
costi medi  di  gestione  a  livello  nazionale  rapportati  ad  ogni
concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque
conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale
obbligatoriamente  mantenuto  in   servizio   presso   ogni   singola
concessione ai sensi degli articoli 122 e  123,  ove  tale  personale
ecceda le necessita'  operative  riconosciute  alla  concessione;  si
tiene   conto   altresi',   con   riferimento   all'ultimo   biennio,
dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei  tempi  di  valuta,
del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosita' e di quello
di inesigibilita'. La remunerazione e' articolata come segue: 
     a) una commissione per la riscossione  dei  versamenti  diretti,
uguale  per  tutti  gli  ambiti  territoriali,  stabilita  in  misura
percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo
minimo e di un importo massimo; 
     b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a  ruolo,
uguale  per  tutti  gli  ambiti  territoriali,  stabilito  in  misura
percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo
minimo e di importo massimo, tenendo conto dei costi specifici e  del
prevedibile ammontare globale di tali somme; 
     c) un compenso, aggiuntivo  rispetto  a  quello  previsto  dalla
lettera b), per la riscossione delle somme iscritte a ruolo  riscosse
dopo la notifica dell'avviso di mora, uguale  per  tutti  gli  ambiti
territoriali, stabilito in misura percentuale delle  somme  riscosse,
tenendo  conto  dell'ammontare  medio  nazionale   delle   esecuzioni
fruttuose e dell'incidenza di esso sull'ammontare  complessivo  delle
altre forme di riscossione; 
     d) un compenso in cifra  fissa  per  ciascun  abitante  servito,
differenziato per ogni ambito territoriale e determinato in relazione
al  prevedibile  ammontare  delle  commissioni,  dei  compensi,   dei
rimborsi spese e degli interessi di mora spettanti  ai  concessionari
ai sensi del presente articolo al fine di assicurare le remunerazione
calcolata con i criteri  previsti  dal  primo  periodo  del  presente
comma; il numero degli abitanti serviti da ogni concessione e' quello
risultante dagli ultimi dati sulla popolazione  residente  pubblicati
dall'ISTAT."; 
    b) al comma 5, dopo il primo periodo, e'  inserito  il  seguente:
"Sono a carico dello Stato, inoltre, i compensi di cui  al  comma  3,
lettera d), da erogarsi in rate di uguale importo entro il giorno  27
dei mesi di febbraio, giugno, settembre e novembre  di  ciascun  anno
mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente intendente  di
finanza  e  tratti  su  ordine  di  accreditamento,  ovvero   tramite
concessione di una  corrispondente  dilazione  a  valere,  anche  sui
versamenti diretti, a decorrere dalla prima scadenza  utile  dopo  le
date sopra indicate."; 
    c) al comma 8, nel primo periodo, sono soppresse  le  parole:  "e
degli interessi"; le parole: "tenuto conto  anche  delle  variazioni,
accertate dall'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie di operai e impiegati verificatesi nel  biennio  precedente"
sono sostituite dalle seguenti: "tenuto  conto  anche  del  tasso  di
inflazione programmato dal Governo per il biennio successivo". 
  2. Ai fini della formazione dei  ruoli  da  emettere  entro  il  31
dicembre 1992, la misura minima del compenso di cui all'articolo  61,
comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della  Repubblica  28
gennaio 1988, n.  43,  come  modificato  dal  comma  1  del  presente
articolo,  e'  fissata  in  lire  5.000,  valevole   per   tutte   le
concessioni. 
  3. Per l'anno 1993, la rideterminazione dei  compensi  deve  essere
contenuta nei limiti della dotazione  del  pertinente  capitolo  3458
dello stato di previsione del  Ministero  delle  finanze  per  l'anno
finanziario medesimo.