Art. 14. 
  1. Per l'anno 1992 non si fa luogo  all'applicazione  dell'articolo
61, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988, n. 43, come modificato dall'articolo 13, comma 1, del  presente
decreto. 
  2. Per lo  stesso  anno  1992  ai  concessionari  del  servizio  di
riscossione  dei  tributi  ed  ai  commissari  governativi   delegati
provvisoriamente alla riscossione spetta, a titolo di  contributo  in
conto esercizio e nei limiti delle residue disponibilita' di bilancio
esistenti al 31 dicembre  1992  sul  capitolo  6910  dello  stato  di
previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992,  il  compenso
di cui  all'articolo  61,  comma  3,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,  come  modificato
dall'articolo 13, comma 1, del presente decreto; tale compenso e'  da
calcolarsi  in  relazione  all'ammontare   delle   commissioni,   dei
compensi, dei rimborsi spese e  degli  interessi  di  mora  percepiti
nell'anno 1992, e non puo', in ogni caso, essere di importo superiore
alla differenza tra le spese di gestione riferite all'esercizio  1992
e la somma costituita dall'importo delle commissioni,  dei  compensi,
dei rimborsi spese e degli interessi di mora percepiti  nello  stesso
esercizio. 
  3. Ai fini di cui al  comma  2,  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze da emanarsi entro il  31  marzo  1993,  verranno  determinati
l'importo per abitante spettante a ciascuna concessione,  nonche'  le
modalita' ed i termini di presentazione, da parte dei concessionari e
dei commissari governativi, della domanda per ottenere il  contributo
e della relativa documentazione. 
  4. Il contributo di cui al comma 3 e' attribuito  con  decreti  del
Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 1993. 
  5. Dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma  4  e  fino
alla data di effettiva liquidazione del contributo il Ministero delle
finanze concede ai concessionari  o  ai  commissari  governativi  una
dilazione sui versamenti di  cui  all'articolo  72  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28   gennaio   1988,   n.   43,   pari
all'ammontare del contributo attribuito. Qualora non ci sia  capienza
nei carichi in scadenza, il Ministero autorizza il  concessionario  o
il  commissario  governativo  a  rivalersi  sui  versamenti  di   cui
all'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 
43 del 1988. 
  6.  La  regolazione  contabile  concernente  i   provvedimenti   di
dilazione  emessi   dall'intendente   di   finanza   a   favore   dei
concessionari e dei commissari governativi per i contributi in  conto
esercizio erogati ai sensi del presente  articolo  verra'  effettuata
nell'anno 1993 a carico del capitolo 6910 dello stato  di  previsione
del  Ministero  delle  finanze  utilizzando  le  somme  appositamente
impegnate sul predetto capitolo nell'anno 1992 mediante versamenti ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione delle entrate. 
  7. Le disposizioni del presente articolo non si  applicano  per  le
concessioni operanti nella regione Sicilia.