Art. 14. 1. Per l'anno 1992 non si fa luogo all'applicazione dell'articolo 61, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'articolo 13, comma 1, del presente decreto. 2. Per lo stesso anno 1992 ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed ai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione spetta, a titolo di contributo in conto esercizio e nei limiti delle residue disponibilita' di bilancio esistenti al 31 dicembre 1992 sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992, il compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'articolo 13, comma 1, del presente decreto; tale compenso e' da calcolarsi in relazione all'ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora percepiti nell'anno 1992, e non puo', in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza tra le spese di gestione riferite all'esercizio 1992 e la somma costituita dall'importo delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora percepiti nello stesso esercizio. 3. Ai fini di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 1993, verranno determinati l'importo per abitante spettante a ciascuna concessione, nonche' le modalita' ed i termini di presentazione, da parte dei concessionari e dei commissari governativi, della domanda per ottenere il contributo e della relativa documentazione. 4. Il contributo di cui al comma 3 e' attribuito con decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 1993. 5. Dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 4 e fino alla data di effettiva liquidazione del contributo il Ministero delle finanze concede ai concessionari o ai commissari governativi una dilazione sui versamenti di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pari all'ammontare del contributo attribuito. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza, il Ministero autorizza il concessionario o il commissario governativo a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988. 6. La regolazione contabile concernente i provvedimenti di dilazione emessi dall'intendente di finanza a favore dei concessionari e dei commissari governativi per i contributi in conto esercizio erogati ai sensi del presente articolo verra' effettuata nell'anno 1993 a carico del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze utilizzando le somme appositamente impegnate sul predetto capitolo nell'anno 1992 mediante versamenti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione delle entrate. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le concessioni operanti nella regione Sicilia.