Art. 15. 
  1. Al fine di dare attuazione al trasferimento dei beni  in  favore
dell'ente "Ferrovie dello Stato", disposto  dagli  articoli  1  e  15
della legge 17 maggio 1985, n. 210, gli uffici tecnici erariali e  le
conservatorie dei registri immobiliari, nonche' gli  uffici  tavolari
delle regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e  Trentino-Alto  Adige,  sono
autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in
ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede
contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene e delle  rela-
tive note di trascrizione compilate e presentate dall'ente  "Ferrovie
dello  Stato".  Le  schede  suddette   devono   altresi'   contenere:
l'indicazione  degli  oneri  gravanti  sui  beni   a   favore   delle
amministrazioni dello Stato e di terzi  o  dei  relativi  limiti;  la
valutazione dei beni riferita ai valori di  mercato  corrente  al  31
dicembre 1985, fatte salve le successive variazioni per le  modifiche
nelle destinazioni urbanistiche nella zona, sino alla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto;  l'attestazione,  da  parte   dei
direttori   compartimentali   dell'ente   "Ferrovie   dello    Stato"
territorialmente competenti, che alla data del 31  dicembre  1985  il
bene  risultava  nella  disponibilita'  dell'Azienda  autonoma  delle
ferrovie dello Stato. 
  2. L'ente "Ferrovie dello Stato" contestualmente alla presentazione
delle schede e delle note di trascrizione di  cui  al  comma  1  agli
uffici e conservatorie di cui al medesimo comma, trasmette le  stesse
schede e note di trascrizione al Ministero  delle  finanze  che  puo'
sollevare contestazioni a riguardo nel  termine  di  sessanta  giorni
dalla data del ricevimento.  La  contestazione  sospende  l'efficacia
della trascrizione di cui al comma  1  ed  e'  definita  con  decreto
adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con  il  Ministro  dei
trasporti. Nel caso in cui disponga il  trasferimento  del  bene,  il
decreto costituisce titolo per la trascrizione e voltura. 
  3. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui ai commi 1  e  2  i
beni e i diritti, non destinati all'esercizio ferroviario che abbiano
formato oggetto di atti di disposizione del Ministero delle finanze o
dell'ente "Ferrovie dello Stato" non ancora perfezionati alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero delle finanze  e
l'ente   "Ferrovie   dello   Stato"   sono   tenuti   a   comunicarsi
reciprocamente l'elenco dei beni e diritti di cui al presente  comma.
Le eventuali controversie sulla spettanza dei suddetti beni e diritti
sono risolte con decreto adottato  dal  Ministro  delle  finanze,  di
intesa con il Ministro dei trasporti.