Art. 2. 
  1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto ai sensi dell'articolo  17  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e' disposta la revisione delle tariffe d'estimo e delle
rendite delle unita'  immobiliari  urbane.  Tale  revisione  avverra'
sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditivita' me-
dia ordinariamente ritraibile, facciano  riferimento  ai  valori  del
mercato degli immobili e delle locazioni. Fino alla data  di  entrata
in vigore delle nuove tariffe e delle nuove rendite  e  comunque  non
oltre il  31  dicembre  1993,  restano  in  vigore  e  continuano  ad
applicarsi con la decorrenza di cui all'articolo 4,  comma  4,  della
legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite gia'
determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle  finanze  20
gennaio 1990,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  31  del  7
febbraio 1990; tuttavia le tariffe d'estimo e  le  rendite  stabilite
con la revisione effettuata ai sensi del primo periodo  del  presente
comma si applicano, ai  soli  fini  delle  imposte  dirette,  dal  1'
gennaio 1992 nei casi in  cui,  anche  per  effetto  della  revisione
generale della qualificazione, classificazione e classamento  di  cui
al comma 2, risultano di  importo  inferiore  rispetto  alle  tariffe
d'estimo, di cui al decreto del Ministro delle finanze  27  settembre
1991, pubblicato nel supplemento straordinario  n.  9  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991  e  ai  decreti  del  Ministro
delle finanze 17 aprile 1992, pubblicati nel supplemento ordinario n. 
70 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1992, e  alle  rendite
determinate a  seguito  della  revisione  disposta  con  il  predetto
decreto 20 gennaio 1990. In tal caso i contribuenti possono computare
in diminuzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del  decreto-legge
30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla  legge
6 febbraio 1992, n. 66, delle imposte sui redditi dovute  sulla  base
della prima dichiarazione che deve essere presentata  successivamente
alla data di entrata  in  vigore  delle  nuove  tariffe  d'estimo  ed
eventualmente  degli  acconti  dovuti  per  il  periodo  di   imposta
successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, la  differenza
tra l'ammontare delle imposte dirette dovute sulla base delle tariffe
d'estimo e delle rendite di cui ai predetti  decreti  ministeriali  e
quello delle medesime imposte calcolate sulla base  delle  tariffe  e
delle rendite risultanti dalla revisione generale effettuata ai sensi
del presente articolo. 
  2.   La   revisione   generale    della    qualificazione,    della
classificazione e del classamento  delle  unita'  immobiliari  urbane
disposta con il decreto del Ministro delle  finanze  18  marzo  1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del  6  aprile  1991,  deve
avere effetto a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe
e delle rendite determinate a seguito della  revisione  prevista  nel
comma 1. 
  3. Per l'applicazione dell'articolo 28, comma  8,  della  legge  30
dicembre 1991, n. 412; dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13
settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 1991, n. 363; degli articoli 25, comma 1, lettera a), e  58,
comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n.  413,  e  dell'articolo  3,
comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1992, n.  269,  nonche'  per  la
determinazione del limite al potere di rettifica degli uffici ai fini
delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dell'imposta sulle
successioni e donazioni, nonche' di quella  comunale  sull'incremento
di valore degli immobili, il valore delle unita'  immobiliari  urbane
deve essere determinato sulla base  delle  tariffe  e  delle  rendite
catastali, quali risultano stabilite dall'Amministrazione del catasto
e dei servizi tecnici erariali a  seguito  della  revisione  generale
disposta, sulla base del valore unitario  di  mercato  ordinariamente
ritraibile, con il decreto del  Ministro  delle  finanze  20  gennaio
1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990. 
  4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro  il  31
dicembre 1993 con la stessa procedura prevista nel primo periodo  del
comma 1, sara' disposta una ulteriore revisione riguardante  le  zone
censuarie e i criteri  di  classificazione  delle  unita'  censuarie,
nonche' le tariffe d'estimo e le rendite delle unita' immobiliari ur-
bane sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo del comma 1,
tenendo conto delle superfici commerciali per le  unita'  immobiliari
appartenenti ai gruppi di categoria A e B e dei volumi per le  unita'
immobiliari appartenenti ai gruppi di categoria C e D.