Art. 2. 1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disposta la revisione delle tariffe d'estimo e delle rendite delle unita' immobiliari urbane. Tale revisione avverra' sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditivita' me- dia ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe e delle nuove rendite e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite gia' determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990; tuttavia le tariffe d'estimo e le rendite stabilite con la revisione effettuata ai sensi del primo periodo del presente comma si applicano, ai soli fini delle imposte dirette, dal 1' gennaio 1992 nei casi in cui, anche per effetto della revisione generale della qualificazione, classificazione e classamento di cui al comma 2, risultano di importo inferiore rispetto alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991 e ai decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992, pubblicati nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1992, e alle rendite determinate a seguito della revisione disposta con il predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal caso i contribuenti possono computare in diminuzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, delle imposte sui redditi dovute sulla base della prima dichiarazione che deve essere presentata successivamente alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo ed eventualmente degli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, la differenza tra l'ammontare delle imposte dirette dovute sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali e quello delle medesime imposte calcolate sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dalla revisione generale effettuata ai sensi del presente articolo. 2. La revisione generale della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unita' immobiliari urbane disposta con il decreto del Ministro delle finanze 18 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1991, deve avere effetto a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe e delle rendite determinate a seguito della revisione prevista nel comma 1. 3. Per l'applicazione dell'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363; degli articoli 25, comma 1, lettera a), e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, nonche' per la determinazione del limite al potere di rettifica degli uffici ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonche' di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il valore delle unita' immobiliari urbane deve essere determinato sulla base delle tariffe e delle rendite catastali, quali risultano stabilite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta, sulla base del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile, con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990. 4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 con la stessa procedura prevista nel primo periodo del comma 1, sara' disposta una ulteriore revisione riguardante le zone censuarie e i criteri di classificazione delle unita' censuarie, nonche' le tariffe d'estimo e le rendite delle unita' immobiliari ur- bane sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo del comma 1, tenendo conto delle superfici commerciali per le unita' immobiliari appartenenti ai gruppi di categoria A e B e dei volumi per le unita' immobiliari appartenenti ai gruppi di categoria C e D.