Art. 3. 
  1. Le dichiarazioni e le istanze di cui agli articoli 32, comma  2,
primo periodo; 45, comma 1; 46, comma 1; 51, comma 1; 55, commi  6  e
9; 56, comma 6; 57, comma 6; 63, comma 2,  della  legge  30  dicembre
1991, n. 413, come modificata dal presente  decreto,  possono  essere
presentate oltre i termini previsti dalla medesima legge e fino al 31
marzo 1993, senza applicazione di sanzioni. 
  2. Se le dichiarazioni e le istanze di cui al comma 1 del  presente
articolo  sono  presentate  successivamente  al  30  giugno  1992,  i
versamenti previsti negli articoli 39, comma 2,  primo  periodo;  45,
comma 1; 51, comma 6, primo periodo; 55, commi da 1  a  5  e  9;  56,
commi da 1 a 4; 63, comma 5, della citata  legge  n.  413  del  1991,
devono essere eseguiti in unica soluzione entro la predetta data  del
31 marzo 1993 e le somme  da  versare  devono  essere  maggiorate,  a
titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di  mese  a
decorrere dal 1' luglio 1992 fino  alla  data  di  effettuazione  del
pagamento. Continuano  ad  applicarsi  fino  al  31  marzo  1993  gli
articoli 34, commi 5 e 6; 36, comma 3; 39, comma 5; 48, comma 1;  55,
comma 8, della medesima legge n. 413 del  1991.  Il  termine  per  la
richiesta di sospensione della riscossione di  cui  all'articolo  34,
comma 7, secondo periodo, della citata  legge  n.  413  del  1991  e'
fissato al 15 aprile 1993. 
  3. I soggetti che, avendo presentato entro il  30  giugno  1992  le
dichiarazioni e le istanze indicate nel comma 1, non hanno provveduto
ai versamenti degli importi relativi alle rate  scadute  prima  della
data di entrata in vigore del presente decreto,  possono  effettuare,
senza applicazione di sanzioni, il versamento di tali  importi  entro
la data del 31 marzo 1993, maggiorato, a titolo di interessi,  dell'1
per cento per mese o frazione di  mese  a  decorrere  dalla  data  di
scadenza di ciascuna delle rate non versate; resta fermo in ogni caso
l'obbligo del versamento delle rate non ancora scadute. 
  4. Le istanze di cui agli articoli 53, commi 8 e  9,  e  quelle  ai
fini dell'applicazione dell'articolo 54 della citata legge n. 413 del
1991, possono essere presentate fino al 31 marzo 1993; in tal caso le
somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, del
12 per cento annuo; fino alla stessa data  del  31  marzo  1993  puo'
altresi' essere presentata l'istanza prevista dall'articolo 53, comma
4, della medesima legge n. 413 del 1991. 
  5. Le istanze previste dall'articolo 64, commi 1 e 2, della  citata
legge n. 413 del  1991,  possono  essere  presentate  anche  oltre  i
termini prescritti dalla predetta legge e fino al 31 marzo  1993;  in
tal caso  il  pagamento  e'  effettuato  nei  termini  e  secondo  le
modalita' stabilite negli articoli 1; 2, commi 1, 2, 3 e 5; 3,  commi
1, 2, 3 e 6, del decreto del Ministro delle finanze 4 febbraio  1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del  9  marzo  1992,  e  le
somme da versare devono essere maggiorate,  a  titolo  di  interessi,
dell'1 per cento per mese o frazione  di  mese  a  decorrere  dal  1'
luglio 1992 fino alla data di effettuazione del versamento. 
  6. I termini del 30 aprile 1992 indicati nell'articolo 43, comma 1,
primo e secondo periodo della citata legge  n.  413  del  1991,  sono
differiti al 31 marzo 1993. 
  7. La dichiarazione di opzione di cui  all'articolo  58,  comma  2,
della citata legge n. 413 del 1991, puo' essere presentata fino al 31
marzo 1993; se la dichiarazione e' presentata oltre il 1' giugno 1992
il relativo versamento deve essere, in ogni caso, effettuato in unica
soluzione e non in due rate di uguale importo, anche  se  l'ammontare
dell'imposta sostitutiva dovuta supera 4 milioni di lire e  le  somme
da versare devono essere maggiorate, a titolo  di  interessi,  dell'1
per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 2  giugno  1992
fino alla data di effettuazione del versamento. 
  8. All'articolo 17, comma 7, della citata legge n. 413 del 1991, le
parole:  "30  settembre  1992"  sono  sostituite  dalle  parole:  "30
novembre 1992". 
  9. Le disposizioni dell'articolo 29, comma 1, della citata legge n.
413 del 1991, si applicano fino al 31 marzo 1993, alle  condizioni  e
nei confronti dei soggetti ivi previsti, agli atti  pubblici  e  alle
scritture private autenticate il cui  termine  per  la  registrazione
scade dopo il 30 settembre 1992. 
  10. Le disposizioni di cui agli articoli 9,  ultimo  comma,  e  54,
quinto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo  20,
quarto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
settembre 1973, n. 602, e successive  modificazioni,  e  all'articolo
48, primo comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e successive  modificazioni,  risultanti  dalle
modificazioni apportate con l'articolo 14  della  legge  29  dicembre
1990, n. 408, si applicano,  con  gli  effetti  previsti  dall'ultimo
comma del citato articolo 14, per la integrazione delle dichiarazioni
presentate, ai fini delle imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  sul
valore aggiunto, per il primo periodo di imposta successivo a  quelli
per i quali  il  contribuente  poteva  avvalersi  delle  disposizioni
previste dal titolo VI della citata legge n. 413 del 1991,  anche  se
sono stati notificati gli inviti e le richieste di  cui  all'articolo
32 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  600  del
1973. Per avvalersi delle  presenti  disposizioni,  le  dichiarazioni
integrative devono essere presentate entro il 31 marzo 1993.