Art. 3. 1. Le dichiarazioni e le istanze di cui agli articoli 32, comma 2, primo periodo; 45, comma 1; 46, comma 1; 51, comma 1; 55, commi 6 e 9; 56, comma 6; 57, comma 6; 63, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificata dal presente decreto, possono essere presentate oltre i termini previsti dalla medesima legge e fino al 31 marzo 1993, senza applicazione di sanzioni. 2. Se le dichiarazioni e le istanze di cui al comma 1 del presente articolo sono presentate successivamente al 30 giugno 1992, i versamenti previsti negli articoli 39, comma 2, primo periodo; 45, comma 1; 51, comma 6, primo periodo; 55, commi da 1 a 5 e 9; 56, commi da 1 a 4; 63, comma 5, della citata legge n. 413 del 1991, devono essere eseguiti in unica soluzione entro la predetta data del 31 marzo 1993 e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 1' luglio 1992 fino alla data di effettuazione del pagamento. Continuano ad applicarsi fino al 31 marzo 1993 gli articoli 34, commi 5 e 6; 36, comma 3; 39, comma 5; 48, comma 1; 55, comma 8, della medesima legge n. 413 del 1991. Il termine per la richiesta di sospensione della riscossione di cui all'articolo 34, comma 7, secondo periodo, della citata legge n. 413 del 1991 e' fissato al 15 aprile 1993. 3. I soggetti che, avendo presentato entro il 30 giugno 1992 le dichiarazioni e le istanze indicate nel comma 1, non hanno provveduto ai versamenti degli importi relativi alle rate scadute prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono effettuare, senza applicazione di sanzioni, il versamento di tali importi entro la data del 31 marzo 1993, maggiorato, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna delle rate non versate; resta fermo in ogni caso l'obbligo del versamento delle rate non ancora scadute. 4. Le istanze di cui agli articoli 53, commi 8 e 9, e quelle ai fini dell'applicazione dell'articolo 54 della citata legge n. 413 del 1991, possono essere presentate fino al 31 marzo 1993; in tal caso le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, del 12 per cento annuo; fino alla stessa data del 31 marzo 1993 puo' altresi' essere presentata l'istanza prevista dall'articolo 53, comma 4, della medesima legge n. 413 del 1991. 5. Le istanze previste dall'articolo 64, commi 1 e 2, della citata legge n. 413 del 1991, possono essere presentate anche oltre i termini prescritti dalla predetta legge e fino al 31 marzo 1993; in tal caso il pagamento e' effettuato nei termini e secondo le modalita' stabilite negli articoli 1; 2, commi 1, 2, 3 e 5; 3, commi 1, 2, 3 e 6, del decreto del Ministro delle finanze 4 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1992, e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 1' luglio 1992 fino alla data di effettuazione del versamento. 6. I termini del 30 aprile 1992 indicati nell'articolo 43, comma 1, primo e secondo periodo della citata legge n. 413 del 1991, sono differiti al 31 marzo 1993. 7. La dichiarazione di opzione di cui all'articolo 58, comma 2, della citata legge n. 413 del 1991, puo' essere presentata fino al 31 marzo 1993; se la dichiarazione e' presentata oltre il 1' giugno 1992 il relativo versamento deve essere, in ogni caso, effettuato in unica soluzione e non in due rate di uguale importo, anche se l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta supera 4 milioni di lire e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 2 giugno 1992 fino alla data di effettuazione del versamento. 8. All'articolo 17, comma 7, della citata legge n. 413 del 1991, le parole: "30 settembre 1992" sono sostituite dalle parole: "30 novembre 1992". 9. Le disposizioni dell'articolo 29, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, si applicano fino al 31 marzo 1993, alle condizioni e nei confronti dei soggetti ivi previsti, agli atti pubblici e alle scritture private autenticate il cui termine per la registrazione scade dopo il 30 settembre 1992. 10. Le disposizioni di cui agli articoli 9, ultimo comma, e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 20, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e all'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, risultanti dalle modificazioni apportate con l'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, si applicano, con gli effetti previsti dall'ultimo comma del citato articolo 14, per la integrazione delle dichiarazioni presentate, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, per il primo periodo di imposta successivo a quelli per i quali il contribuente poteva avvalersi delle disposizioni previste dal titolo VI della citata legge n. 413 del 1991, anche se sono stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'articolo 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Per avvalersi delle presenti disposizioni, le dichiarazioni integrative devono essere presentate entro il 31 marzo 1993.