Art. 4. 
  1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) nell'articolo 10, comma 1, lettera a), e' aggiunto,  in  fine,
dopo le parole: ", e successive modificazioni." il seguente  periodo:
"Nei confronti dei  contribuenti  che  esercitano  contemporaneamente
prestazioni di servizi ed  altre  attivita'  e  non  provvedono  alla
distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di
trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte  le  attivita'
esercitate."; 
    b) nell'articolo 24, comma 2, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: "La rivalutazione non e',  altresi',  obbligatoria  per  gli
immobili utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo  10  ed  al
primo  comma,  primo  periodo,  dell'articolo  11  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601."; 
    c) nell'articolo 34: 
    1) al comma 1, le parole: "anteriormente alla data di entrata  in
vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 4,"  sono
sostituite dalle parole: "anteriormente al 1' ottobre 1991"; 
    2) il comma 4 e' soppresso; 
    d) nell'articolo 36, comma 1, le parole da:  "anteriormente  alla
data di entrata in vigore della presente legge" sino alle parole:  "e
successive modificazioni", sono sostituite dalle parole: "fino al  30
settembre 1991  e'  stato  notificato  accertamento  in  rettifica  o
d'ufficio, nonche' per gli accertamenti parziali di cui  all'articolo
41- bis del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, notificati fino al 31 marzo
1993,"; 
    e) nell'articolo 38, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  "3- bis. Per i soggetti ai quali sono imputati pro quota i  redditi
delle imprese familiari  e  delle  societa'  o  associazioni  di  cui
all'articolo  5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, ed all'articolo 5
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, nonche' per i  coniugi  che  gestiscono  l'azienda  in
comunione, l'importo minimo determinato con le modalita' indicate nel
comma 3 del presente articolo  va  ripartito  proporzionalmente  alla
quota di partecipazione agli utili. In nessun caso tale importo  puo'
risultare inferiore a lire  100.000;  se,  in  relazione  ai  redditi
propri  e  di  partecipazione,  risultino  applicabili  al   medesimo
contribuente importi minimi di diverso ammontare, deve essere versato
quello di ammontare maggiore."; 
    f) nell'articolo 44: 
    1) al comma 1, dopo le parole: "60 per cento dell'imposta o della
maggiore imposta accertata" sono inserite le parole: "dall'ufficio  o
enunciata in decreto di citazione a giudizio penale" e le parole: "ai
sensi dell'articolo 54" sono sostituite dalle parole: "ai sensi degli
articoli 54 e 55"; 
    2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  " 6. La eventuale eccedenza di imposta gia' versata, che non  trovi
compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da  1  a  4,
potra' essere computata in detrazione nelle  liquidazioni  periodiche
dell'anno 1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e  pene
pecuniarie gia' pagate."; 
    3) il secondo periodo del comma 7 e' soppresso; 
    g) nell'articolo 48, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "4- bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera  la  sospensione  di
cui al comma 1, e' altresi' sospesa l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 60, secondo comma,  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica   26   ottobre   1972,   n.   633,   e   successive
modificazioni."; 
    h) nell'articolo 49, comma 7, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    i) nell'articolo 53: 
    1) al comma 8, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Da
tale data decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini ordinari
per l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo."; 
    2) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
  " 10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9
non sono dovuti gli interessi di mora."; 
    3) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti: 
  "12-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera  la  sospensione  di
cui  al  comma  12,  e'   altresi'   sospesa   l'applicazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 56, comma 1, del testo  unico  delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  aprile  1986,  n.   131,   ed
all'articolo  40,  comma  2,  del  testo  unico  delle   disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. 
   12-ter. I termini per ricorrere avverso gli accertamenti di cui al
comma 7 sono sospesi fino alla data del 31 marzo 1993."; 
    l) nell'articolo 55, comma 8, le parole: "30  aprile  1992"  sono
sostituite dalle parole: "31 marzo 1993"; 
    m) nell'articolo 57: 
    1) al comma 2, secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "termini  di
prescrizione e di decadenza riguardanti"  sono  inserite  le  parole:
"l'accertamento e"; 
    2) al comma 3, le parole: "di cui agli articoli da 44 a 48"  sono
sostituite dalle parole: "di cui agli articoli 44, 45, 46 e 48"; 
    3) al comma 4, le parole: "1'  settembre  1991"  sono  sostituite
dalle parole: "30 novembre 1991"; 
    n) nell'articolo 59: 
    1) al comma 1, le parole: "articoli  34  e  44"  sono  sostituite
dalle parole: "articoli 34, 36 e 44"; 
    2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  "1- bis. Nel caso di presentazione delle dichiarazioni  integrative
ai sensi dell'articolo 36, gli importi iscritti  a  ruolo  e  versati
indicati nel comma 1 si scomputano limitatamente alla parte afferente
i maggiori imponibili dichiarati."; 
    o) nell'articolo 63, comma 9, le parole: "1' settembre 1991" sono
sostituite dalle parole: "30 novembre 1991". 
  2. All'articolo 33, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:   "Nei   confronti   dei   contribuenti    che    esercitano
contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre  attivita'  e  non
provvedono  alla  distinta  annotazione   dei   corrispettivi   resta
applicabile  il  limite   di   trecentosessanta   milioni   di   lire
relativamente a tutte le attivita' esercitate.". 
  3. L'importo dovuto ai sensi del titolo VI della legge 30  dicembre
1991,  n.  413,  ad  integrazione  delle  imposte   sui   redditi   e
dell'imposta sul valore aggiunto, eccedente l'ammontare eventualmente
gia' accantonato, puo' essere  imputato  alle  riserve  preesistenti.
L'ammontare non prelevato dalle  riserve  puo'  essere  imputato  nel
conto dei profitti e delle perdite, in unica  soluzione  o  in  quote
costanti nell'esercizio stesso e  nei  successivi  ma  non  oltre  il
quarto, a partire dall'esercizio chiuso al  31  dicembre  1991  o  da
quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in corso a  tali  date.  Le
rettifiche contabili di cui all'articolo 33, commi 7, 8  e  9,  della
predetta legge dovranno essere effettuate nell'esercizio chiuso al 31
dicembre 1991 o in quello chiuso  al  31  dicembre  1992,  ovvero  in
quelli in corso a tali date. 
  4.  L'articolo  19  del  decreto-legge  11  luglio  1992,  n.  333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,  si
interpreta nel senso che sono esenti da imposte dirette e indirette e
da tasse le operazioni di trasformazione di enti pubblici in societa'
per azioni e quelle con  esse  connesse,  incluse  le  operazioni  di
determinazione, sia in via provvisoria sia  in  via  definitiva,  del
patrimonio netto  dei  predetti  soggetti  e  non  con  corrono  alla
formazione del reddito imponibile  i  maggiori  valori  iscritti  nei
rispettivi  bilanci,  in  seguito  alle  predette  operazioni,  dalle
societa' derivate dalla trasformazione; detti  maggiori  valori  sono
riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi. 
  5. Alle operazioni di conferimento di aziende o di rami di esse, di
fusione e di scissione  effettuate  dalle  societa'  derivanti  dalle
trasformazioni, fino a quando sono interamente possedute dallo  Stato
e comunque non oltre tre anni dalla trasformazione, si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990,  n.  218,  e
successive modificazioni. 
  6. All'articolo 16, comma 2, primo periodo, della legge 29 dicembre
1990, n. 408, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  ",  con
esclusione di quelle in materia di diritti doganali,  di  imposte  di
fabbricazione e di consumo e di tributi locali.". 
  7. A decorrere dal 1' gennaio 1992 la ritenuta di  cui  al  secondo
comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, non si applica agli interessi, premi ed altri
frutti maturati derivanti da depositi e conti  correnti  intrattenuti
tra   aziende   ed   istituti   di   credito.   All'onere   derivante
dall'applicazione del presente comma, valutato in lire  720  miliardi
per l'anno 1993 ed in lire 200 miliardi  a  decorrere  dal  1994,  si
provvede mediante parziale utilizzo delle  proiezioni  per  gli  anni
1993 e 1994 dell'accantonamento  "Rimborso  dei  crediti  di  imposta
(regolazione  debitoria)  ed  eliminazione   della   ritenuta   sugli
interessi dei conti interbancari"  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario  1992.  Il  Ministro  del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. 
  8. Per l'anno 1993 i sostituti  d'imposta  hanno  facolta'  di  non
svolgere le attivita' previste  dall'articolo  78,  comma  13,  della
legge 30 dicembre 1991,  n.  413,  dandone  comunicazione  ai  propri
dipendenti entro il 5 dicembre 1992; in tal caso per lo  stesso  anno
sono esonerati dagli obblighi connessi  alle  predette  attivita'  ma
resta fermo quello  di  tenere  conto,  ai  fini  del  conguaglio  da
effettuare in sede di ritenuta di acconto con le  modalita'  previste
dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, del  risultato
contabile  della  liquidazione  delle   dichiarazioni   dei   redditi
presentate ai centri di assistenza fiscale. Nessun compenso e' dovuto
ai sostituti d'imposta per tale adempimento.