Art. 4. 1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 10, comma 1, lettera a), e' aggiunto, in fine, dopo le parole: ", e successive modificazioni." il seguente periodo: "Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attivita' esercitate."; b) nell'articolo 24, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La rivalutazione non e', altresi', obbligatoria per gli immobili utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 10 ed al primo comma, primo periodo, dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601."; c) nell'articolo 34: 1) al comma 1, le parole: "anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 4," sono sostituite dalle parole: "anteriormente al 1' ottobre 1991"; 2) il comma 4 e' soppresso; d) nell'articolo 36, comma 1, le parole da: "anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge" sino alle parole: "e successive modificazioni", sono sostituite dalle parole: "fino al 30 settembre 1991 e' stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, nonche' per gli accertamenti parziali di cui all'articolo 41- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, notificati fino al 31 marzo 1993,"; e) nell'articolo 38, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3- bis. Per i soggetti ai quali sono imputati pro quota i redditi delle imprese familiari e delle societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, ed all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' per i coniugi che gestiscono l'azienda in comunione, l'importo minimo determinato con le modalita' indicate nel comma 3 del presente articolo va ripartito proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. In nessun caso tale importo puo' risultare inferiore a lire 100.000; se, in relazione ai redditi propri e di partecipazione, risultino applicabili al medesimo contribuente importi minimi di diverso ammontare, deve essere versato quello di ammontare maggiore."; f) nell'articolo 44: 1) al comma 1, dopo le parole: "60 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata" sono inserite le parole: "dall'ufficio o enunciata in decreto di citazione a giudizio penale" e le parole: "ai sensi dell'articolo 54" sono sostituite dalle parole: "ai sensi degli articoli 54 e 55"; 2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: " 6. La eventuale eccedenza di imposta gia' versata, che non trovi compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da 1 a 4, potra' essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie gia' pagate."; 3) il secondo periodo del comma 7 e' soppresso; g) nell'articolo 48, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4- bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 1, e' altresi' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni."; h) nell'articolo 49, comma 7, l'ultimo periodo e' soppresso; i) nell'articolo 53: 1) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Da tale data decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini ordinari per l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo."; 2) il comma 10 e' sostituito dal seguente: " 10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono dovuti gli interessi di mora."; 3) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti: "12-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 12, e' altresi' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ed all'articolo 40, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. 12-ter. I termini per ricorrere avverso gli accertamenti di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 31 marzo 1993."; l) nell'articolo 55, comma 8, le parole: "30 aprile 1992" sono sostituite dalle parole: "31 marzo 1993"; m) nell'articolo 57: 1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "termini di prescrizione e di decadenza riguardanti" sono inserite le parole: "l'accertamento e"; 2) al comma 3, le parole: "di cui agli articoli da 44 a 48" sono sostituite dalle parole: "di cui agli articoli 44, 45, 46 e 48"; 3) al comma 4, le parole: "1' settembre 1991" sono sostituite dalle parole: "30 novembre 1991"; n) nell'articolo 59: 1) al comma 1, le parole: "articoli 34 e 44" sono sostituite dalle parole: "articoli 34, 36 e 44"; 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1- bis. Nel caso di presentazione delle dichiarazioni integrative ai sensi dell'articolo 36, gli importi iscritti a ruolo e versati indicati nel comma 1 si scomputano limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati."; o) nell'articolo 63, comma 9, le parole: "1' settembre 1991" sono sostituite dalle parole: "30 novembre 1991". 2. All'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attivita' esercitate.". 3. L'importo dovuto ai sensi del titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ad integrazione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, eccedente l'ammontare eventualmente gia' accantonato, puo' essere imputato alle riserve preesistenti. L'ammontare non prelevato dalle riserve puo' essere imputato nel conto dei profitti e delle perdite, in unica soluzione o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto, a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o da quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in corso a tali date. Le rettifiche contabili di cui all'articolo 33, commi 7, 8 e 9, della predetta legge dovranno essere effettuate nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o in quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in quelli in corso a tali date. 4. L'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si interpreta nel senso che sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse le operazioni di trasformazione di enti pubblici in societa' per azioni e quelle con esse connesse, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria sia in via definitiva, del patrimonio netto dei predetti soggetti e non con corrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nei rispettivi bilanci, in seguito alle predette operazioni, dalle societa' derivate dalla trasformazione; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi. 5. Alle operazioni di conferimento di aziende o di rami di esse, di fusione e di scissione effettuate dalle societa' derivanti dalle trasformazioni, fino a quando sono interamente possedute dallo Stato e comunque non oltre tre anni dalla trasformazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni. 6. All'articolo 16, comma 2, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione di quelle in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di consumo e di tributi locali.". 7. A decorrere dal 1' gennaio 1992 la ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica agli interessi, premi ed altri frutti maturati derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra aziende ed istituti di credito. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 720 miliardi per l'anno 1993 ed in lire 200 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1993 e 1994 dell'accantonamento "Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8. Per l'anno 1993 i sostituti d'imposta hanno facolta' di non svolgere le attivita' previste dall'articolo 78, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dandone comunicazione ai propri dipendenti entro il 5 dicembre 1992; in tal caso per lo stesso anno sono esonerati dagli obblighi connessi alle predette attivita' ma resta fermo quello di tenere conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta di acconto con le modalita' previste dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, del risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi presentate ai centri di assistenza fiscale. Nessun compenso e' dovuto ai sostituti d'imposta per tale adempimento.