Art. 5. 1. Per gli accertamenti diversi da quelli parziali di cui all'articolo 41- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, notificati dopo il 30 settembre 1991 e sino al 31 marzo 1993, il contribuente puo' presentare dichiarazioni integrative ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell'imposta sul valore aggiunto rispettivamente ai sensi degli articoli 38 e 49 ovvero degli articoli 32 e 50 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificata dal presente decreto; nel caso di dichiarazioni integrative presentate ai sensi dei predetti articoli 32 e 50, l'accertamento opera per la differenza al netto degli importi determinati con l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 37, comma 1, e all'articolo 50, comma 3, della citata legge n. 413 del 1991. Si applicano le disposizioni degli articoli 34, commi 5, 6 e 7; 36, commi 3 e 4; 48 della medesima legge n. 413 del 1991. 2. Al fine dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, i contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali si considerano relativi agli imponibili per i quali i soggetti si avvalgono delle disposizioni dei capi I e IV del titolo VI della stessa legge quando nelle dichiarazioni integrative risultano esplicitamente indicati redditi propri o somme erogate a dipendenti assoggettabili ai predetti contributi o premi. 3. Ai fini dell'articolo 55, comma 2, secondo periodo, della citata legge n. 413 del 1991, il pagamento di una somma in misura pari alla meta' di quella prevista dalla tabella di cui all'allegato B della predetta legge n. 413 del 1991 definisce i rapporti relativi all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi. 4. Per il controllo delle dichiarazioni di opzione e dei versamenti dell'imposta sostitutiva previsti dall'articolo 58, comma 2, della citata legge n. 413 del 1991, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e negli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; a tal fine gli uffici provvedono alla correzione degli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili stabiliti ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991, nonche' nella determinazione e nel versamento dell'imposta. Per i beni esclusi dal patrimonio dell'impresa per effetto dell'opzione prevista nel predetto articolo 58, comma 2, le tariffe e le rendite catastali determinate dalla Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, si applicano con riferimento alla categoria o alla classe in atto alla data da cui ha effetto l'opzione. 5. In caso di infedelta' delle dichiarazioni di cui al comma 4 si applicano in quanto compatibili le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. 6. Dopo l'articolo 62 della citata legge n. 413 del 1991, e' inserito il seguente: "Art. 62- bis . - 1. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 29 aprile 1992 hanno provveduto al pagamento, ovvero vi hanno provveduto successivamente in due rate di uguale importo entro il 30 giugno e nel mese di luglio 1992, ovvero vi provvedono in unica soluzione entro il 31 marzo 1993, delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente al 30 novembre 1991, per le quali il termine di versamento e' scaduto anteriormente a questa data. 2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli gia' emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 29 aprile 1992, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non e' stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla stessa data, all'autorita' giudiziaria. 3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare la relativa dichiarazione integrativa, indicando, nelle annotazioni del modello o in apposito prospetto, le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonche' gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2. Tali dati non sono richiesti quando le imposte e le ritenute sono state versate tardivamente prima del 29 aprile 1992 e alla medesima data non e' stata emessa cartella di pagamento o ingiunzione. 4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne e' stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora pagate alla data del 29 aprile 1992, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosita', ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresi' per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non e' stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato anteriormente al 29 aprile 1992 all'autorita' giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate a titolo di interessi del 12 per cento se la dichiarazione e' stata presentata entro il 30 giugno 1992 ovvero del 13 per cento se la dichiarazione e' presentata successivamente a tale data ed entro il 31 marzo 1993.".