Art. 5. 
  1.  Per  gli  accertamenti  diversi  da  quelli  parziali  di   cui
all'articolo 41- bis del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, notificati dopo il 30 settembre 1991  e  sino
al 31 marzo  1993,  il  contribuente  puo'  presentare  dichiarazioni
integrative ai fini delle imposte sui redditi e ai fini  dell'imposta
sul valore aggiunto rispettivamente ai sensi degli articoli 38  e  49
ovvero degli articoli 32 e 50 della legge 30 dicembre 1991,  n.  413,
come modificata dal  presente  decreto;  nel  caso  di  dichiarazioni
integrative presentate ai  sensi  dei  predetti  articoli  32  e  50,
l'accertamento  opera  per  la  differenza  al  netto  degli  importi
determinati con l'applicazione dei criteri di  cui  all'articolo  37,
comma 1, e all'articolo 50, comma 3, della citata legge  n.  413  del
1991. Si applicano le disposizioni degli articoli 34, commi 5, 6 e 7; 
36, commi 3 e 4; 48 della medesima legge n. 413 del 1991. 
  2. Al fine  dell'applicazione  dell'articolo  43,  comma  1,  della
citata legge n. 413 del  1991,  i  contributi  o  premi  dovuti  alle
gestioni previdenziali ed assistenziali si considerano relativi  agli
imponibili per i quali i soggetti si avvalgono delle disposizioni dei
capi  I  e  IV  del  titolo  VI  della  stessa  legge  quando   nelle
dichiarazioni integrative risultano esplicitamente  indicati  redditi
propri o  somme  erogate  a  dipendenti  assoggettabili  ai  predetti
contributi o premi. 
  3. Ai fini dell'articolo 55, comma 2, secondo periodo, della citata
legge n. 413 del 1991, il pagamento di una somma in misura pari  alla
meta' di quella prevista dalla tabella di cui  all'allegato  B  della
predetta  legge  n.  413  del  1991  definisce  i  rapporti  relativi
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale
sui redditi. 
  4. Per il controllo delle dichiarazioni di opzione e dei versamenti
dell'imposta sostitutiva previsti dall'articolo 58,  comma  2,  della
citata legge n. 413 del 1991, si applicano le disposizioni  contenute
nell'articolo 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e negli  articoli
9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni; a tal fine gli uffici  provvedono
alla correzione degli errori materiali e di  calcolo  commessi  nella
determinazione degli imponibili stabiliti ai sensi dell'articolo  52,
comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta  di
registro, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131, e del decreto  del  Ministro  delle  finanze  14
dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  295  del  17
dicembre  1991,  nonche'  nella  determinazione  e   nel   versamento
dell'imposta. Per i beni  esclusi  dal  patrimonio  dell'impresa  per
effetto dell'opzione prevista nel predetto articolo 58, comma  2,  le
tariffe e le rendite catastali determinate dalla Amministrazione  del
catasto e dei servizi tecnici  erariali  a  seguito  della  revisione
disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20  gennaio  1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del  7  febbraio  1990,  si
applicano con riferimento alla categoria o alla classe in  atto  alla
data da cui ha effetto l'opzione. 
  5. In caso di infedelta' delle dichiarazioni di cui al comma  4  si
applicano in quanto compatibili le sanzioni previste dall'articolo 46
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, e successive modificazioni. 
  6. Dopo l'articolo 62 della  citata  legge  n.  413  del  1991,  e'
inserito il seguente: 
  "Art.  62-  bis  .  -  1.  Le  sanzioni   amministrative   previste
nell'articolo 92 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,  e  nell'articolo
44 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633, non si applicano ai contribuenti e ai  sostituti  d'imposta  che
alla data del 29 aprile 1992 hanno provveduto al pagamento, ovvero vi
hanno provveduto successivamente in due rate di uguale importo  entro
il 30 giugno e nel mese di luglio 1992, ovvero vi provvedono in unica
soluzione entro il 31 marzo 1993,  delle  imposte  o  delle  ritenute
risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente al 30
novembre 1991, per le quali  il  termine  di  versamento  e'  scaduto
anteriormente a questa data. 
   2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative  sanzioni
sono state iscritte in ruoli gia' emessi, le sanzioni di cui al comma
1 non sono dovute limitatamente alle rate  non  ancora  scadute  alla
data del 29 aprile 1992, a condizione che le imposte  e  le  ritenute
non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle
relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1  non  sono
dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se  i
soggetti interessati  dimostrano  che  il  versamento  non  e'  stato
eseguito per fatto doloso di  terzi  denunciato,  anteriormente  alla
stessa data, all'autorita' giudiziaria. 
   3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1  e  2  i  soggetti
interessati  sono  tenuti  a  presentare  la  relativa  dichiarazione
integrativa, indicando, nelle annotazioni del modello o  in  apposito
prospetto, le imposte o le ritenute dovute  per  ciascun  periodo  di
imposta e i dati del versamento effettuato, nonche' gli estremi della
cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2. Tali dati non  sono
richiesti  quando  le  imposte  e  le  ritenute  sono  state  versate
tardivamente prima del 29 aprile 1992 e alla  medesima  data  non  e'
stata emessa cartella di pagamento o ingiunzione. 
   4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma  3,  gli  uffici
provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a
ruolo, o al loro annullamento se ne e' stato  intimato  il  pagamento
con ingiunzione, non ancora pagate alla  data  del  29  aprile  1992,
sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosita',  ovvero  al
rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il  rimborso
compete altresi' per le somme a tale titolo pagate anteriormente,  se
i soggetti interessati dimostrano che  il  versamento  non  e'  stato
eseguito  tempestivamente  per  fatto  doloso  di  terzi   denunciato
anteriormente al 29 aprile 1992  all'autorita'  giudiziaria.  Restano
fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da
quelle iscritte  a  ruolo,  devono  essere  maggiorate  a  titolo  di
interessi del 12 per cento se la dichiarazione  e'  stata  presentata
entro il 30 giugno 1992 ovvero del 13 per cento se  la  dichiarazione
e' presentata successivamente a  tale  data  ed  entro  il  31  marzo
1993.".