Art. 7. 
  1. Al fine di consentire la corretta e generalizzata  utilizzazione
dei  meccanismi  di  determinazione   del   reddito   complessivo   o
dell'imposta  dovuta  previsti  dai  decreti  del  Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
dei coefficienti di determinazione dei ricavi previsti dagli articoli
11 e 12 del decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27  aprile  1989,  n.  154,  e  successive
modificazioni, nonche' di provvedere a tutte  le  attivita'  connesse
alle   esigenze   del   sistema   informativo    dell'Amministrazione
finanziaria, e' autorizzata per l'anno 1992 la spesa  complessiva  di
lire 100 miliardi per: 
    a) la definizione delle situazioni e pendenze tributarie; 
    b) la predisposizione dell'inventario degli immobili pubblici; 
    c) la realizzazione di  servizi  d'automazione  preliminari  alla
istituzione dei centri di assistenza fiscale; 
    d) la semplificazione delle procedure e  la  connessa  tempestiva
informazione dei contribuenti; nonche' per provvedere sia alle  spese
occorrenti per l'invio di inviti, richieste ed avvisi di accertamento
ai contribuenti sia alle attivita'  di  assistenza  in  favore  degli
stessi ed, in particolare, per il calcolo dell'imposta  straordinaria
sugli immobili di cui  al  decreto-legge  11  luglio  1992,  n.  333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.  359,  e
il  relativo  pagamento,  nonche'  alle  attivita'  connesse  con  il
controllo e l'accertamento di tale imposta; 
    e) l'informatizzazione degli uffici  centrali.  L'Amministrazione
finanziaria e' autorizzata a procedere per l'affidamento di appalti e
concessioni per l'acquisizione dei singoli  servizi  occorrenti  alla
predisposizione  dei  sistemi  informatici  previo   esperimento   di
confronti concorrenziali  fra  soggetti  in  possesso  dei  necessari
requisiti per ciascuna categoria di servizio. 
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 100
miliardi per il 1992, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo  6856  dello   stato   di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1992,  all'uopo
utilizzando l'accantonamento: "Istituzione dei centri  di  assistenza
fiscale  per  i  lavoratori  dipendenti  e  pensionati".   Le   somme
eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate
nell'anno 1993. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. Il fondo per i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, e' integrato di lire 100,5  miliardi  per
l'anno 1992; tale fondo dovra' essere prioritariamente  destinato  ad
interventi volti  a  favorire,  attraverso  la  rete  telematica  dei
comuni,  l'interscambio  di  dati  tra  le  anagrafi  comunali  della
popolazione e gli archivi delle licenze di esercizio  commerciale  da
un lato e gli enti che esercitano attivita' di prelievo  contributivo
e  fiscale  dall'altro.  Al  relativo  onere  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1992-1994,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1992,  all'uopo
utilizzando  l'accantonamento  "Rifinanziamento  del  fondo   per   i
progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della  legge  n.  67  del
1988 (di cui miliardi 50 per ciascuno degli anni 1992 e 1993  per  il
'Progetto Milano')".