Art. 9. 
  1. Il primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Le  persone  fisiche  e  le  societa'  o   associazioni   di   cui
all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1' maggio  e
il  10  giugno  di  ciascun  anno  per  i  redditi  dell'anno  solare
precedente". 
  2. Il numero 3) del primo comma dell'articolo  8  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
   "3)   nel   termine   stabilito   per   la   presentazione   della
dichiarazione, per  i  versamenti  previsti  nell'articolo  3,  primo
comma, numeri 3) e 6), ed  almeno  dieci  giorni  prima  del  termine
stabilito per la presentazione della dichiarazione, per i  versamenti
previsti dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c);". 
  3. Al pagamento delle imposte sui redditi, di quelle sostitutive  e
di quelle straordinarie, i  soggetti  non  residenti  nel  territorio
dello Stato, in alternativa alla delega ad  una  azienda  di  credito
nazionale, possono provvedere presso una azienda di credito con  sede
all'estero  disponendo  per  un  bonifico  in   lire   corrispondente
all'ammontare delle imposte dovute in favore di una delle aziende  di
credito  nazionali  di  cui  all'articolo  54  del  regolamento   per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e  succes-
sive modificazioni. 
  4.  Nel  bonifico,  da  domiciliare   presso   la   sede   centrale
dell'azienda  di  credito  nazionale,  devono  essere   indicati   le
generalita'  del  dichiarante,  il  codice  fiscale,   la   residenza
anagrafica nello  Stato  estero,  il  domicilio  fiscale  in  Italia,
nonche' la causale del versamento e l'anno di riferimento. 
  5. Il bonifico costituisce a tutti gli effetti delega  irrevocabile
di pagamento; dalla data di  ricevimento  del  bonifico  decorre  per
l'azienda di credito nazionale il termine previsto  dall'articolo  3-
bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
602,  per  effettuare  il  versamento  alla  sezione   di   tesoreria
provinciale dello Stato. 
  6. Agli effetti della tempestivita' del  versamento  da  parte  dei
contribuenti indicati nel comma  3  si  ha  riguardo  alla  data  del
bonifico. 
  7. Tra gli enti pubblici di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera
b), della legge 11 luglio  1986,  n.  390,  sono  compresi  gli  enti
autonomi  lirici  e   le   istituzioni   concertistiche   assimilate,
l'Istituto nazionale del  dramma  antico  (INDA)  e  il  Club  alpino
italiano (CAI).