Art. 9. 1. Il primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Le persone fisiche e le societa' o associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1' maggio e il 10 giugno di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente". 2. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per i versamenti previsti nell'articolo 3, primo comma, numeri 3) e 6), ed almeno dieci giorni prima del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per i versamenti previsti dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c);". 3. Al pagamento delle imposte sui redditi, di quelle sostitutive e di quelle straordinarie, i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, in alternativa alla delega ad una azienda di credito nazionale, possono provvedere presso una azienda di credito con sede all'estero disponendo per un bonifico in lire corrispondente all'ammontare delle imposte dovute in favore di una delle aziende di credito nazionali di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e succes- sive modificazioni. 4. Nel bonifico, da domiciliare presso la sede centrale dell'azienda di credito nazionale, devono essere indicati le generalita' del dichiarante, il codice fiscale, la residenza anagrafica nello Stato estero, il domicilio fiscale in Italia, nonche' la causale del versamento e l'anno di riferimento. 5. Il bonifico costituisce a tutti gli effetti delega irrevocabile di pagamento; dalla data di ricevimento del bonifico decorre per l'azienda di credito nazionale il termine previsto dall'articolo 3- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per effettuare il versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. 6. Agli effetti della tempestivita' del versamento da parte dei contribuenti indicati nel comma 3 si ha riguardo alla data del bonifico. 7. Tra gli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 11 luglio 1986, n. 390, sono compresi gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, l'Istituto nazionale del dramma antico (INDA) e il Club alpino italiano (CAI).