Art. 10. 
  1. La titolarita' della quota latte spetta al produttore nella  sua
qualita' di conduttore dell'azienda agricola, fatte salve le  diverse
pattuizioni tra le parti. 
  2.  Il  conduttore  puo'   cedere   o   affittare,   totalmente   o
parzialmente, anche per singole annate, la quota latte senza alienare
l'azienda  agricola,   qualora   vengano   rispettate   le   seguenti
condizioni: 
    a) l'azienda del produttore acquirente deve essere ubicata  nella
medesima regione dell'azienda cui si  riferisce  la  quota  ceduta  o
nella stessa area omogenea individuata dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano all'interno del loro territorio; 
    b) le due aziende indicate nella lettera a) devono trovarsi nella
medesima categoria di territorio (zone montane, zone svantaggiate, di
cui alla direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del  28  aprile  1975,
altre zone). 
  3. Possono acquisire o  prendere  in  affitto  quote  aggiuntive  a
quelle  inizialmente  disponibili  le  aziende   agricole   con   una
produzione lattiera non superiore  al  limite  di  trenta  tonnellate
annue per ogni  ettaro  di  superficie  agraria  utilizzata,  esclusa
quella destinata a boschi, a frutteti o comunque a colture arboree, a
condizione che con l'acquisizione o con l'affitto di nuove quote  non
si superi il predetto limite. 
  4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
stabilire limiti inferiori, sentite le  organizzazioni  professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale  e  dandone
comunicazione  al  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste   e
all'AIMA. 
  5. Le condizioni di cui alle lettere a) e b) del  comma  2  non  si
applicano nei casi di cessione delle quote latte a produttori le  cui
aziende siano ubicate nelle zone montane. 
  6. La cessione di cui al comma 2 puo' avvenire esclusivamente entro
il 30 novembre di ciascun anno ed e' comunicata entro quindici giorni
all'AIMA per l'aggiornamento del bollettino di cui all'articolo 4  ed
alle regioni e province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  per  gli
adempimenti di cui al comma 11 del presente articolo. La cessione  ha
efficacia a partire dal periodo  successivo  alla  pubblicazione  del
bollettino recante l'aggiornamento. 
  7. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta
di latte e' attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in
vendita da altri soci della stessa cooperativa. A tal fine, il  socio
della cooperativa che intende vendere le quote ne da'  comunicazione,
indicando  il  prezzo  pattuito  col  terzo,  al   presidente   della
cooperativa stessa  che  procede  ad  informare  i  soci  secondo  le
modalita' da stabilire con il regolamento  di  cui  all'articolo  14.
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla  suddetta  comunicazione,  le
quote  possono  essere  vendute  al  medesimo  prezzo  comunicato   a
produttori non soci, sempre con le condizioni e le modalita'  di  cui
ai commi 2, 5, 6 e 10. 
  8. Il diritto di prelazione di cui al comma 7 del presente articolo
e' altresi' attribuito ai produttori appartenenti ad associazioni che
esercitano la gestione unitaria delle quote ai sensi dell'articolo  3
per le quote poste  in  vendita  da  altri  produttori  della  stessa
associazione con le modalita' e i termini previsti dal medesimo comma
7. 
  9. Il produttore che cede al terzo la quota oggetto di prelazione a
prezzo inferiore a quello comunicato e' tenuto  al  risarcimento  del
danno nei confronti della cooperativa o dell'associazione. 
  10. In caso di applicazione del comma 6, la quota ceduta e' ridotta
del 15 per cento  al  fine  di  costituire  un'apposita  riserva  per
l'attribuzione di nuove quote  ai  giovani  agricoltori  e  di  quote
aggiuntive ai conduttori di aziende suscettibili di sviluppo  nonche'
ai produttori le cui aziende siano ubicate in zone  di  montagna,  al
fine di consentire a tali produttori il raggiungimento di una  idonea
dimensione aziendale. In caso di cessione di quote latte da parte dei
produttori la cui complessiva produzione annuale  non  superi  i  600
quintali la riduzione si applica nella misura del 10 per cento. 
  11. La riserva di cui al comma 10 e' costituita presso le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  che   provvedono
all'attribuzione di tali quantitativi ai giovani  agricoltori  ed  ai
produttori di cui al comma 10 sulla  base  di  criteri  oggettivi  di
priorita'  deliberati,  sentite   le   organizzazioni   professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le
loro organizzazioni regionali, entro sei mesi dalla data  di  entrata
in  vigore  della  presente  legge.  I  quantitativi  devono   essere
attribuiti entro dodici mesi dalla  loro  disponibilita',  decorsi  i
quali confluiscono nella riserva nazionale. 
  12. Qualsiasi atto o fatto giuridico che comporti un mutamento  del
conduttore dell'azienda deve essere comunicato  all'AIMA,  la  quale,
verificata la regolarita' degli atti, apporta le necessarie modifiche
in   occasione   della   pubblicazione   dei   bollettini    previsti
nell'articolo 4. 
  13. Per i produttori appartenenti ad  una  associazione  che  abbia
chiesto la gestione unitaria della quota,  le  cessioni  della  quota
separatamente dall'azienda possono avvenire, sempre con le  modalita'
e nei limiti di cui ai commi 2, 5, 6 e 10, e limitatamente ai periodi
1993-1994  e  1994-1995,  esclusivamente  a  favore  dei   produttori
appartenenti alla medesima associazione. 
  14.   Alla   scadenza   del   contratto   agrario   il   produttore
concessionario  ha   la   disponibilita'   della   quota   ai   sensi
dell'articolo 7 del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione  del
3  giugno  1988,   e   successive   modificazioni,   integrazioni   e
codificazioni.