Art. 11 
 
  1. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 5, commi 1 e  2,
e' assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa  da  lire
dieci milioni a lire cento milioni. 
  2. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 5,  commi  3,
4, 8 e 9, e' assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa
da lire quindici milioni a lire duecento milioni. 
  3. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 5, commi 6  e
7, e' assoggettato al pagamento di  una  sanzione  amministrativa  da
lire dieci milioni a lire cento milioni. 
  4. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 14, paragrafi  1
e 2, secondo comma, del regolamento CEE n. 1546/88 della  Commissione
del  3  giugno  1988,  e  successive  modificazioni,  integrazioni  e
codificazioni,  e'  assoggettato  al  pagamento   di   una   sanzione
amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni. 
  5. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 8, comma 3, e
dall'articolo  9,  e'  assoggettato  al  pagamento  di  una  sanzione
amministrativa da lire quindici milioni a lire duecento milioni. 
  6. All'accertamento delle violazioni previste nel presente articolo
provvedono le regioni, le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
nonche' i soggetti di cui all'articolo 8, comma 2.  Si  applicano  le
disposizioni contenute nel capo I della legge 24  novembre  1981,  n.
689, con esclusione della facolta' di  pagamento  in  misura  ridotta
prevista nell'articolo 16 della legge medesima.  L'irrogazione  delle
sanzioni e' effettuata dalle regioni e  dalle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano. 
  7. I proventi delle sanzioni sono devoluti  alle  regioni  ed  alle
province autonome di Trento e di Bolzano. 
 
            Nota all'art. 11:
             - La legge  n.  689/1981  reca:  "Modifiche  al  sistema
          penale".  Il  capo  I  detta  disposizioni di inquadramento
          generale  del  sistema  sanzionatorio  amministrativo,   ed
          inoltre  norme  per  l'applicazione  delle medesime, per la
          depenalizzazione  di  delitti  e  contravvenzioni,  nonche'
          disposizioni  transitorie  e  finali. Si trascrive il testo
          dell'art. 16 della legge:
             "Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso  il
          pagamento  di  una  somma in misura ridotta pari alla terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa o, se piu' favorevole, al doppio del minimo  della
          sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro
          il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata
          o,  se  questa  non  vi e' stata, dalla notificazione degli
          estremi della violazione.
             Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla
          circolazione  stradale  e  dei   regolamenti   comunali   e
          provinciali   continuano  ad  applicarsi,  rispettivamente,
          l'art. 138  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le
          modifiche apportate dall'art. 11 della  legge  14  febbraio
          1974,  n.  62,  e  l'art.  107  del testo unico delle leggi
          comunali e provinciali approvato con regio decreto 3  marzo
          1934, n.  383.
             Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi
          in  cui  le  norme  antecedenti all'entrata in vigore della
          presente legge non consentivano l'oblazione".