Art. 11 1. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, e' assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni. 2. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 5, commi 3, 4, 8 e 9, e' assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire quindici milioni a lire duecento milioni. 3. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 5, commi 6 e 7, e' assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni. 4. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, secondo comma, del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, e' assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni. 5. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 9, e' assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire quindici milioni a lire duecento milioni. 6. All'accertamento delle violazioni previste nel presente articolo provvedono le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i soggetti di cui all'articolo 8, comma 2. Si applicano le disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con esclusione della facolta' di pagamento in misura ridotta prevista nell'articolo 16 della legge medesima. L'irrogazione delle sanzioni e' effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 7. I proventi delle sanzioni sono devoluti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.
Nota all'art. 11: - La legge n. 689/1981 reca: "Modifiche al sistema penale". Il capo I detta disposizioni di inquadramento generale del sistema sanzionatorio amministrativo, ed inoltre norme per l'applicazione delle medesime, per la depenalizzazione di delitti e contravvenzioni, nonche' disposizioni transitorie e finali. Si trascrive il testo dell'art. 16 della legge: "Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu' favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente, l'art. 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione".