Art. 12 
 
  1.  Il  progressivo  adattamento  del  mercato   agricolo   interno
all'assetto  economico  comunitario,  anche  mediante  la   differita
attuazione della normativa comunitaria, costituisce atto di indirizzo
di politica economica in agricoltura al fine di  tutelare  l'utilita'
sociale, la sicurezza e la liberta' dei  traffici,  la  dignita'  dei
lavoratori e di assicurare la tutela dell'ordine pubblico economico. 
  2. Le procedure intese ad assicurare il rispetto,  da  parte  delle
unioni e delle associazioni di produttori titolari di quota,  nonche'
da parte delle regioni e delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, degli obblighi previsti dall'articolo  4,  quinto  comma,  e
dall'articolo   5,   ottavo   comma,   del   decreto   del   Ministro
dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, per i periodi
1991-1992 e 1992-1993, sono sospese. 
 
          Nota all'art. 12:
             - Si trascrive di seguito il testo degli articoli 4 e  5
          del  D.M.    n. 258/1989, recante: "Regolamento riguardante
          l'applicazione del prelievo supplementare per il  latte  di
          vacca previsto dal regolamento CEE n. 804/68":
             "Art.  4.  -  Entro quarantacinque giorni dalla fine del
          primo  semestre  di  ciascun  periodo   gli   'acquirenti',
          limitatamente  ai  produttori non associati, trasmettono al
          Ministero dell'agricoltura  e  delle  foreste  -  Direzione
          generale  della tutela economica dei prodotti agricoli, una
          dichiarazione  ai  sensi  dell'art.   15,   par.   1,   del
          regolamento CEE n. 1546/88.
             Entro   quarantacinque  giorni  dalla  fine  di  ciascun
          periodo i soggetti indicati al comma precedente trasmettono
          al Ministero dell'agricoltura e delle foreste  -  Direzione
          generale  della  tutela economica dei prodotti agricoli, la
          dichiarazione  ai  sensi  dell'art.    15,  par.   2,   del
          regolamento CEE n. 1546/88.
             Entro    gli    stessi   termini   l'U.N.A.Lat.   e   le
          'associazioni' trasmettono al Ministero dell'agricoltura  e
          delle  foreste  - Direzione generale della tutela economica
          dei prodotti agricoli, una dichiarazione da cui risultino i
          dati di cui all'art. 15, par. 1, primo trattino, e par.  2,
          primo   trattino,   del   regolamento  CEE  n.     1546/88,
          relativamente al  latte  complessivamente  consegnato  agli
          'acquirenti',  alla percentuale del loro quantitativo annuo
          di riferimento che  rappresentano  le  consegne  del  primo
          semestre  ed  alla  eventuale  eccedenza  rispetto  al loro
          quantitativo annuale di riferimento.
             Gli 'acquirenti', unitamente alle dichiarazioni  di  cui
          al  primo e secondo comma del seguente articolo trasmettono
          la contabilita' prevista all'art. 3, par. 1, quinto comma.
             Entro  tre  mesi   dalla   fine   di   ciascun   periodo
          l'U.N.A.Lat.,   le   'associazioni'   e  gli  'acquirenti',
          limitamente ai  produttori  non  associati,  effettuano  il
          versamento  dell'importo  dovuto del prelievo supplementare
          calcolato,  ai  sensi  dell'art.  9,  par.  1  e   2,   del
          regolamento  CEE  numero 857/84, sulla base del superamento
          effettivo, durante il periodo di dodici mesi in  questione,
          del quantitativo annuo di riferimento assegnato.
             Il  Ministero provvedera' ad effettuare le compensazioni
          ai sensi dell'art. 4- bis del regolamento CEE n. 857/84  ed
          a    comunicare    tempestivamente   all'U.N.A.Lat.,   alle
          'associazioni' ed agli 'acquirenti', per i  produttori  non
          associati,   gli   eventuali  quantitativi  di  riferimento
          supplementari disponibili per  ciascun  periodo  di  dodici
          mesi.
             Qualora  la  comunicazione  prevista al comma precedente
          non  sia  effettuata  dal  Ministero  precedentemente  alla
          scadenza   del  termine  per  il  versamento  del  prelievo
          supplementare,  i  soggetti  di  cui  al  comma  precedente
          potranno  chiedere  il  rimborso  delle somme eventualmente
          versate in eccesso secondo le modalita' che saranno fissate
          con ulteriore provvedimento.
             Ai sensi dell'art. 12 del  regolamento  CEE  n.  1546/88
          qualora l'U.N.A.Lat., le 'associazioni' e gli 'acquirenti',
          limitatamente  ai produttori non associati, constatino, nel
          computo finale effettuato conformemente all'art. 9, par.  1
          e  2,  del  regolamento  CEE  n.  857/84,  che il tenore in
          materia  grassa  del  latte  consegnato   durante   ciascun
          periodo,  a  decorrere  dal  terzo,  presenti, in media, un
          divario positivo rispetto al tenore  medio  constatato  nel
          secondo  periodo  di  dodici mesi, il quantitativo di latte
          che serve come base di calcolo del prelievo  e'  maggiorato
          in  conformita'  alle  disposizioni  di  cui al paragrafo 2
          dello stesso art. 12 del regolamento.
             Art. 5. - Ai sensi dell'art. 16 del regolamento  CEE  n.
          1546/88,  l'U.N.A.Lat.,  le 'associazioni', i produttori di
          latte  non  appartenenti  ad   associazioni   che   vendono
          direttamente al consumatore il latte di loro produzione e/o
          provvedono  direttamente  alla  sua  trasformazione ed alla
          successiva vendita, ai sensi del  successivo  terzo  comma,
          dei  prodotti  lattiero-caseari ottenuti, devono inviare al
          Ministero dell'agricoltura  e  delle  foreste  -  Direzione
          generale  della  tutela  economica  dei  prodotti agricoli,
          un'apposita  dichiarazione,   dalla   quale   risultino   i
          quantitativi   di  latte  e  di  prodotti  lattiero-caseari
          venduti, convertiti in equivalente latte,  nel  periodo  di
          dodici mesi.
             La  dichiarazione  deve  essere  redatta  in conformita'
          all'allegato 3 del presente regolamento ed  essere  inviata
          entro due mesi dalla fine di ciascun periodo.
             Sono  considerati  venduti direttamente per il consumo i
          prodotti lattiero-caseari fabbricati dai singoli produttori
          nella loro azienda agricola e ceduti ai consumatori finali,
          ai commercianti al dettaglio, nonche' ai grossisti  e  agli
          stagionatori  che  non esercitino nel contempo attivita' di
          trattamento e/o trasformazione del latte.
             Ai sensi dell'art. 11 del regolamento CEE n.  1546/88  i
          quantitativi di prodotti lattiero-caseari diversi dal latte
          devono  essere  convertiti in equivalente latte utilizzando
          le  equivalenze  riportate  nell'allegato  2  del  presente
          decreto.
             I  dati  riportati  nelle  dichiarazioni  devono trovare
          riscontro nelle registrazioni tenute ai  fini  fiscali  e/o
          nella  documentazione  commerciale o nelle dichiarazioni di
          cui al successivo comma che saranno tenute  a  disposizione
          per gli eventuali successivi controlli.
             In   mancanza   delle   registrazioni  fiscali  o  della
          documentazione commerciale i singoli produttori di  cui  al
          precedente  terzo  comma  devono redigere una dichiarazione
          sostitutiva di atto notorio, ai  sensi  dell'art.  4  della
          legge  4 gennaio 1968, n. 15, nella quale sia attestato che
          i dati relativi alle quantita' delle  vendite  dirette  del
          periodo di dodici mesi corrispondano a verita'.
             Se  del caso i soggetti di cui al primo comma comunicano
          il quantitativo eccedente il  quantitativo  di  riferimento
          relativo alle vendite dirette ad essi assegnato.
             Entro  tre mesi dalla fine del periodo di dodici mesi in
          causa i  soggetti  di  cui  al  primo  comma  del  presente
          articolo   versano  l'importo  del  prelievo  supplementare
          dovuto, calcolato  sulla  base  del  superamento  effettivo
          durante  il periodo di dodici mesi rispetto al quantitativo
          annuo di riferimento assegnato.
             Il Ministero provvedera' ad effettuare le  compensazioni
          ai sensi dell'art. 4- bis del regolamento CEE n. 857/84 tra
          i soggetti di cui al primo comma del presente articolo ed a
          comunicare    tempestivamente    all'U.N.A.Lat.,   e   alle
          'associazioni' ed ai produttori di latte  non  aderenti  ad
          associazioni  gli  eventuali  quantitativi  di  riferimento
          supplementari disponibili per  ciascun  periodo  di  dodici
          mesi.
             Qualora  la  comunicazione  prevista al comma precedente
          non  sia  effettuata  dal  Ministero  precedentemente  alla
          scadenza   del  termine  per  il  versamento  del  prelievo
          supplementare,  i  soggetti  di  cui  al  primo  comma  del
          presente articolo potranno chiedere il rimborso delle somme
          eventualmente  versate  in eccesso secondo le modalita' che
          saranno fissate con ulteriore provvedimento.
             L'U.N.A.Lat. e le 'associazioni' adottano entro tre mesi
          dalla pubblicazione del presente  regolamento  un  apposito
          regolamento interno destinato a disciplinare i rapporti con
          i  propri  aderenti  in  particolare per quanto riguarda le
          modalita'    di    pagamento    dell'eventuale     prelievo
          supplementare".