Art. 12 1. Il progressivo adattamento del mercato agricolo interno all'assetto economico comunitario, anche mediante la differita attuazione della normativa comunitaria, costituisce atto di indirizzo di politica economica in agricoltura al fine di tutelare l'utilita' sociale, la sicurezza e la liberta' dei traffici, la dignita' dei lavoratori e di assicurare la tutela dell'ordine pubblico economico. 2. Le procedure intese ad assicurare il rispetto, da parte delle unioni e delle associazioni di produttori titolari di quota, nonche' da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli obblighi previsti dall'articolo 4, quinto comma, e dall'articolo 5, ottavo comma, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, per i periodi 1991-1992 e 1992-1993, sono sospese.
Nota all'art. 12: - Si trascrive di seguito il testo degli articoli 4 e 5 del D.M. n. 258/1989, recante: "Regolamento riguardante l'applicazione del prelievo supplementare per il latte di vacca previsto dal regolamento CEE n. 804/68": "Art. 4. - Entro quarantacinque giorni dalla fine del primo semestre di ciascun periodo gli 'acquirenti', limitatamente ai produttori non associati, trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, una dichiarazione ai sensi dell'art. 15, par. 1, del regolamento CEE n. 1546/88. Entro quarantacinque giorni dalla fine di ciascun periodo i soggetti indicati al comma precedente trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, la dichiarazione ai sensi dell'art. 15, par. 2, del regolamento CEE n. 1546/88. Entro gli stessi termini l'U.N.A.Lat. e le 'associazioni' trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, una dichiarazione da cui risultino i dati di cui all'art. 15, par. 1, primo trattino, e par. 2, primo trattino, del regolamento CEE n. 1546/88, relativamente al latte complessivamente consegnato agli 'acquirenti', alla percentuale del loro quantitativo annuo di riferimento che rappresentano le consegne del primo semestre ed alla eventuale eccedenza rispetto al loro quantitativo annuale di riferimento. Gli 'acquirenti', unitamente alle dichiarazioni di cui al primo e secondo comma del seguente articolo trasmettono la contabilita' prevista all'art. 3, par. 1, quinto comma. Entro tre mesi dalla fine di ciascun periodo l'U.N.A.Lat., le 'associazioni' e gli 'acquirenti', limitamente ai produttori non associati, effettuano il versamento dell'importo dovuto del prelievo supplementare calcolato, ai sensi dell'art. 9, par. 1 e 2, del regolamento CEE numero 857/84, sulla base del superamento effettivo, durante il periodo di dodici mesi in questione, del quantitativo annuo di riferimento assegnato. Il Ministero provvedera' ad effettuare le compensazioni ai sensi dell'art. 4- bis del regolamento CEE n. 857/84 ed a comunicare tempestivamente all'U.N.A.Lat., alle 'associazioni' ed agli 'acquirenti', per i produttori non associati, gli eventuali quantitativi di riferimento supplementari disponibili per ciascun periodo di dodici mesi. Qualora la comunicazione prevista al comma precedente non sia effettuata dal Ministero precedentemente alla scadenza del termine per il versamento del prelievo supplementare, i soggetti di cui al comma precedente potranno chiedere il rimborso delle somme eventualmente versate in eccesso secondo le modalita' che saranno fissate con ulteriore provvedimento. Ai sensi dell'art. 12 del regolamento CEE n. 1546/88 qualora l'U.N.A.Lat., le 'associazioni' e gli 'acquirenti', limitatamente ai produttori non associati, constatino, nel computo finale effettuato conformemente all'art. 9, par. 1 e 2, del regolamento CEE n. 857/84, che il tenore in materia grassa del latte consegnato durante ciascun periodo, a decorrere dal terzo, presenti, in media, un divario positivo rispetto al tenore medio constatato nel secondo periodo di dodici mesi, il quantitativo di latte che serve come base di calcolo del prelievo e' maggiorato in conformita' alle disposizioni di cui al paragrafo 2 dello stesso art. 12 del regolamento. Art. 5. - Ai sensi dell'art. 16 del regolamento CEE n. 1546/88, l'U.N.A.Lat., le 'associazioni', i produttori di latte non appartenenti ad associazioni che vendono direttamente al consumatore il latte di loro produzione e/o provvedono direttamente alla sua trasformazione ed alla successiva vendita, ai sensi del successivo terzo comma, dei prodotti lattiero-caseari ottenuti, devono inviare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, un'apposita dichiarazione, dalla quale risultino i quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari venduti, convertiti in equivalente latte, nel periodo di dodici mesi. La dichiarazione deve essere redatta in conformita' all'allegato 3 del presente regolamento ed essere inviata entro due mesi dalla fine di ciascun periodo. Sono considerati venduti direttamente per il consumo i prodotti lattiero-caseari fabbricati dai singoli produttori nella loro azienda agricola e ceduti ai consumatori finali, ai commercianti al dettaglio, nonche' ai grossisti e agli stagionatori che non esercitino nel contempo attivita' di trattamento e/o trasformazione del latte. Ai sensi dell'art. 11 del regolamento CEE n. 1546/88 i quantitativi di prodotti lattiero-caseari diversi dal latte devono essere convertiti in equivalente latte utilizzando le equivalenze riportate nell'allegato 2 del presente decreto. I dati riportati nelle dichiarazioni devono trovare riscontro nelle registrazioni tenute ai fini fiscali e/o nella documentazione commerciale o nelle dichiarazioni di cui al successivo comma che saranno tenute a disposizione per gli eventuali successivi controlli. In mancanza delle registrazioni fiscali o della documentazione commerciale i singoli produttori di cui al precedente terzo comma devono redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale sia attestato che i dati relativi alle quantita' delle vendite dirette del periodo di dodici mesi corrispondano a verita'. Se del caso i soggetti di cui al primo comma comunicano il quantitativo eccedente il quantitativo di riferimento relativo alle vendite dirette ad essi assegnato. Entro tre mesi dalla fine del periodo di dodici mesi in causa i soggetti di cui al primo comma del presente articolo versano l'importo del prelievo supplementare dovuto, calcolato sulla base del superamento effettivo durante il periodo di dodici mesi rispetto al quantitativo annuo di riferimento assegnato. Il Ministero provvedera' ad effettuare le compensazioni ai sensi dell'art. 4- bis del regolamento CEE n. 857/84 tra i soggetti di cui al primo comma del presente articolo ed a comunicare tempestivamente all'U.N.A.Lat., e alle 'associazioni' ed ai produttori di latte non aderenti ad associazioni gli eventuali quantitativi di riferimento supplementari disponibili per ciascun periodo di dodici mesi. Qualora la comunicazione prevista al comma precedente non sia effettuata dal Ministero precedentemente alla scadenza del termine per il versamento del prelievo supplementare, i soggetti di cui al primo comma del presente articolo potranno chiedere il rimborso delle somme eventualmente versate in eccesso secondo le modalita' che saranno fissate con ulteriore provvedimento. L'U.N.A.Lat. e le 'associazioni' adottano entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento un apposito regolamento interno destinato a disciplinare i rapporti con i propri aderenti in particolare per quanto riguarda le modalita' di pagamento dell'eventuale prelievo supplementare".