Art. 13 1. L'articolo 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, si applica esclusivamente all'ottavo periodo di applicazione del regime comunitario sulle quote latte di cui all'articolo 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e succes- sive modificazioni, integrazioni e codificazioni. 2. L'articolo 1, comma 5, della legge 10 luglio 1991, n. 201, cessa di avere applicazione a partire dalle consegne di latte effettuate dal 1 gennaio 1993. 3. Sono abrogati l'articolo 6- bis, comma 3, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, e l'articolo 1, comma 7, della legge 10 luglio 1991, n. 201. 4. A seguito della realizzazione dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia prevista dall'articolo 6- bis del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, possono essere disposte, con il regolamento di cui all'articolo 14 della presente legge, norme intese a semplificare l'attuazione amministrativa del regime delle quote relativamente alle tipologie delle imprese e alla loro ubicazione.
Note all'art. 13: - Si trascrive il testo dell'art. 64 della legge n. 428/1990, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)": "Art. 64 (Violazioni in materia di prelievo supplementare sul latte di vacca). - 1. I soggetti che violano gli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 2 milioni e non superiore a lire 20 milioni. 2. I soggetti di cui all'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale di cui al comma 1, che omettono di effettuare il versamento della somma dovuta nei termini e con le modalita' prescritte dal decreto medesimo, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni. 3. Se il versamento viene effettuato entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine prescritto, la sanzione amministrativa e' ridotta di quattro volte. 4. Per le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applica il disposto dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. 5. Le sanzioni medesime non si applicano per le inadempienze relative ai primi sette periodi di attuazione del regime comunitario di cui all'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio. 6. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente previste dalle disposizioni vigenti ove gli illeciti di cui al presente articolo costituiscono reato. 7. Le soprattasse previste dall'art. 10 del decreto- legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito dalla legge 1 agosto 1978, n. 426, di importo non superiore a lire 20.000, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinte e non si fa luogo alla loro riscossione. Non si fa parimenti luogo al rimborso di soprattasse eventualmente gia' corrisposte alla predetta data". - Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 7, della legge n. 201/1991 recante differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura): "Le dichiarazioni di cui al comma 3 dell'art. 6- bis del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, devono essere trasmesse entro i termini di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, in copia, anche alle associazioni di produttori e alle unioni nazionali titolari di quantitativo di riferimento".