Art. 13 
 
  1. L'articolo 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,  si  applica
esclusivamente  all'ottavo  periodo  di   applicazione   del   regime
comunitario sulle  quote  latte  di  cui  all'articolo  5-quater  del
regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e  succes-
sive modificazioni, integrazioni e codificazioni. 
  2. L'articolo 1, comma 5, della legge 10 luglio 1991, n. 201, cessa
di avere applicazione a partire dalle consegne  di  latte  effettuate
dal 1 gennaio 1993. 
  3. Sono abrogati l'articolo 6- bis, comma 3, del  decreto-legge  21
dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge  18
febbraio 1991, n. 48, e l'articolo 1, comma 7, della legge 10  luglio
1991, n. 201. 
  4. A seguito della  realizzazione  dell'anagrafe  della  produzione
lattiero-casearia prevista dall'articolo 6- bis del decreto-legge  21
dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge  18
febbraio 1991, n. 48, possono essere disposte, con il regolamento  di
cui all'articolo 14 della presente legge, norme intese a semplificare
l'attuazione amministrativa del regime delle quote relativamente alle
tipologie delle imprese e alla loro ubicazione. 
 
          Note all'art. 13:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 64 della legge n.
          428/1990,  recante:  "Disposizioni  per  l'adempimento   di
          obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)":
             "Art.   64   (Violazioni   in   materia   di    prelievo
          supplementare  sul  latte  di  vacca).  - 1. I soggetti che
          violano gli obblighi di cui agli articoli  3,  4  e  5  del
          decreto  del  Ministro  dell'agricoltura  e delle foreste 7
          giugno  1989,  n.  258,  sono  soggetti  ad  una   sanzione
          amministrativa  pecuniaria non inferiore a lire 2 milioni e
          non superiore a lire 20 milioni.
             2. I soggetti di cui all'art. 7, comma  3,  del  decreto
          ministeriale  di cui al comma 1, che omettono di effettuare
          il versamento della somma  dovuta  nei  termini  e  con  le
          modalita' prescritte dal decreto medesimo, sono soggetti ad
          una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire
          10 milioni e non superiore a lire 200 milioni.
             3. Se il versamento viene effettuato entro il trentesimo
          giorno  da quello della scadenza del termine prescritto, la
          sanzione amministrativa e' ridotta di quattro volte.
             4. Per le sanzioni amministrative previste nel  presente
          articolo  si applica il disposto dell'art. 4 della legge 23
          dicembre 1986, n.  898.
             5.  Le  sanzioni  medesime  non  si  applicano  per   le
          inadempienze  relative ai primi sette periodi di attuazione
          del  regime  comunitario  di  cui  all'art.  5-quater   del
          regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio.
             6.  Sono  fatte  salve  le sanzioni penali eventualmente
          previste dalle disposizioni vigenti ove gli illeciti di cui
          al presente articolo costituiscono reato.
             7. Le soprattasse previste  dall'art.  10  del  decreto-
          legge  16  giugno  1978,  n. 282, convertito dalla legge 1
          agosto 1978, n.   426, di  importo  non  superiore  a  lire
          20.000,  in  essere  alla  data  di entrata in vigore della
          presente  legge,  sono  estinte e non si fa luogo alla loro
          riscossione. Non si  fa  parimenti  luogo  al  rimborso  di
          soprattasse  eventualmente  gia'  corrisposte alla predetta
          data".
             - Si trascrive il testo  dell'art.  1,  comma  7,  della
          legge  n.  201/1991 recante differimento delle disposizioni
          di  cui  alla  legge  8  novembre  1986,  n.   752   (legge
          pluriennale  per  l'attuazione di interventi programmati in
          agricoltura): "Le dichiarazioni di cui al comma 3 dell'art.
          6-  bis  del  decreto-legge  21  dicembre  1990,  n.   391,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18 febbraio
          1991, n. 48, devono essere trasmesse entro i termini di cui
          al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste  7
          giugno  1989,  n. 258, in copia, anche alle associazioni di
          produttori e alle unioni nazionali titolari di quantitativo
          di riferimento".