Art. 14 
 
  1. Entro quattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con regolamento emanato  ai  sensi  dell'articolo  17
della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  norme  di
esecuzione della presente legge. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 26 novembre 1992 
                              SCALFARO 
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
                                  FONTANA, Ministro dell'agricoltura 
                                  e delle foreste 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
 
          Nota all'art. 14:
             -    La   legge   n.   400/1988   recante:   "Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del   Consiglio   dei  Ministri",  disciplina  all'art.  17
          l'esercizio della potesta' regolamentare  dello  Stato.  Si
          trascrive  il  testo  dei  commi  3  e 4 dell'art. 17 della
          menzionata legge n. 400/1988:
             "3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".