Art. 14 1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme di esecuzione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 novembre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri FONTANA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Nota all'art. 14: - La legge n. 400/1988 recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", disciplina all'art. 17 l'esercizio della potesta' regolamentare dello Stato. Si trascrive il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della menzionata legge n. 400/1988: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".