Art. 2. 
  1. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge l'Azienda di Stato  per  gli  interventi  nel  mercato
agricolo (AIMA) pubblica  gli  elenchi  dei  produttori  titolari  di
quota, redatti conformemente alle disposizioni del presente articolo,
in appositi bollettini, articolati per provincia. Essi sono trasmessi
alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano che  li
mettono a  disposizione  degli  operatori  in  ciascun  capoluogo  di
provincia. 
  2. Per  i  produttori  soci  di  associazioni  aderenti  all'Unione
nazionale fra le associazioni di produttori di latte bovino (UNALAT),
nonche'  per  quelli  aderenti  all'Associazione   produttori   latte
(AZOOLAT), le quote per le consegne e per  le  vendite  dirette  sono
articolate in due parti distinte: 
    a) una quota A, pari alla indicazione  produttiva  assegnata  nel
periodo  1991-1992,  corrispondente  alla   quantita'   di   prodotto
commercializzata  dai  produttori  nel  periodo  1988-1989.   Per   i
produttori la cui produzione ha  risentito,  nel  periodo  1988-1989,
degli eventi indicati nell'articolo 3, paragrafo  3,  secondo  comma,
del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e suc-
cessive modificazioni, integrazioni e codificazioni,  e'  considerata
la quantita' di prodotto commercializzata in un periodo compreso  fra
il 1985-1986 ed il 1987-1988; 
    b) una quota B, pari alla maggiore quantita' commercializzata dai
produttori di cui alla lettera a) nel periodo 1991-1992  rispetto  al
periodo 1988-1989. Ai produttori che hanno inviato  la  dichiarazione
di cui all'articolo 2 del decreto  del  Ministro  dell'agricoltura  e
delle foreste 30 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 237 dell'8  ottobre  1985,  non  compresi  nella  lettera  a),  e'
attribuita  una   quota   B   pari   alla   quantita'   di   prodotto
commercializzato nel periodo 1991-1992. 
  3. Ai produttori non aderenti ad alcuna associazione sono assegnate
le  quote  indicate  negli   allegati   al   decreto   del   Ministro
dell'agricoltura e delle  foreste  26  maggio  1992,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  130  del  4  giugno
1992, e nelle successive  integrazioni  degli  allegati  medesimi,  a
titolo di quota  A.  L'assegnazione  non  puo'  essere  superiore  ai
quantitativi effettivamente prodotti e commercializzati  nei  periodi
1990-1991  o  1991-1992,  salvo  che  i  produttori  abbiano  cessato
l'attivita' prima del periodo 1990-1991  senza  usufruire  di  alcuna
indennita'  prevista  in  relazione  ai  piani  di  abbandono   della
produzione lattiera o in relazione ai piani di abbattimento. 
  4. La mancata produzione e commercializzazione  del  latte  per  un
periodo di 12 mesi, elevabili a 24 mesi in casi di forza  maggiore  o
di impossibilita' sopravvenuta, comporta per i  produttori,  titolari
di  quota  ai  sensi  dei  commi  2  e  3  del  presente  articolo  e
dell'articolo 10,  la  perdita  della  stessa  che  confluisce  nella
riserva nazionale. 
  5. Ai produttori non aderenti ad alcuna associazione, non  compresi
negli   elenchi   allegati   al   citato   decreto    del    Ministro
dell'agricoltura e delle foreste 26 maggio 1992,  non  spetta  alcuna
attribuzione di quota. Sono altresi' esclusi dall'assegnazione  delle
quote i produttori, associati e non associati, che  hanno  aderito  a
programmi  di  abbandono  della  produzione  eseguiti  in  virtu'  di
disposizioni comunitarie o nazionali. 
  6. Le quote di cui ai commi 2 e 3 sono assegnate ai produttori  con
riserva,  in  attesa  della  determinazione  delle  quote   nazionali
spettanti all'Italia a decorrere dal  periodo  1993-1994  nell'ambito
della  normativa  comunitaria  di  cui  all'articolo   5-quater   del
regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, e succes-
sive modificazioni, integrazioni e codificazioni. 
  7. Le  regioni  svolgono  periodici  controlli  sull'entita'  della
produzione effettiva di latte dei singoli produttori e, nel  caso  in
cui  verifichino  che  essa  e'  inferiore  alla   quota   assegnata,
provvedono  ad  adeguare  quest'ultima  alla  produzione   effettiva,
dandone comunicazione all'AIMA per l'aggiornamento del bollettino  di
cui all'articolo 4. 
  8. Ove le quote nazionali  risultino  inferiori  alla  somma  delle
quantita' attribuite ai produttori ai sensi  dei  commi  2  e  3,  il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, acquisito il parere  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le organizzazioni
professionali  agricole  maggiormente   rappresentative   a   livello
nazionale, stabilisce con proprio  decreto  i  criteri  generali  per
realizzare, nell'arco di un  triennio  e  nel  rispetto  delle  norme
comunitarie,  l'esatta  rispondenza  delle  quantita'  assegnate   ai
produttori con  le  quote  nazionali  spettanti  all'Italia,  tenendo
conto, relativamente  alle  riduzioni  obbligatorie  della  quota  B,
dell'esigenza di mantenere nelle aree di montagna e  svantaggiate  la
maggior quantita' di produzione lattiera. 
  9. In particolare l'AIMA, sulla base dei criteri generali stabiliti
con il decreto di cui al comma 8, e' autorizzata ad approntare: 
    a) progammi di abbandono volontario della produzione, nell'ambito
dei quali potranno essere assoggettati a trattamenti differenziati  i
quantitativi di cui alle quote A e B; 
    b) riduzioni obbligatorie delle quote  assegnate  ai  produttori,
senza erogazione di alcuna indennita' in favore  dei  produttori.  La
riduzione obbligatoria si applica esclusivamente alla quota B.