Art. 3 
 
  1. Le associazioni di produttori di cui  all'articolo  12,  lettera
c), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984,  e
successive modificazioni, integrazioni  e  codificazioni,  presentano
all'AIMA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  domanda  per  la  gestione  unitaria  delle   quote
spettanti ai produttori associati durante il periodo 1993-1994. 
  2. Per i periodi successivi al 1993-1994 le domande sono presentate
entro il 31  dicembre  dell'anno  antecedente  l'inizio  del  periodo
interessato. 
  3.  Le  domande  di  cui  al  presente  articolo   sono   corredate
dall'elenco dei produttori associati titolari di quota. 
  4. L'associazione  e'  direttamente  responsabile  dell'adempimento
degli  obblighi  previsti  dalla  vigente  normativa  comunitaria   e
nazionale  per  le  associazioni  che  abbiano  assunto  la  gestione
unitaria delle quote spettanti ai produttori associati. 
  5. La gestione unitaria della quota di cui al comma 1 non  comporta
la perdita della titolarita' della  quota  da  parte  del  produttore
associato, ne' puo' determinare l'attribuzione di una quota da  parte
dell'associazione a produttori che ne siano privi o la  modificazione
delle quote spettanti ai produttori associati. 
  6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il  recesso  di
un  produttore  associato  dall'associazione   di   appartenenza   e'
comunicato da questa e dal recedente entro quindici  giorni  all'AIMA
per l'aggiornamento del bollettino di cui all'articolo 4. Il  recesso
ha efficacia a partire dall'inizio del  periodo  successivo  all'anno
solare in cui il recesso medesimo si perfeziona. I medesimi termini e
modalita' si applicano all'ipotesi in cui un produttore  aderisca  ad
una associazione di produttori  che  esercita  la  gestione  unitaria
delle quote.