Art. 3 1. Le associazioni di produttori di cui all'articolo 12, lettera c), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, presentano all'AIMA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per la gestione unitaria delle quote spettanti ai produttori associati durante il periodo 1993-1994. 2. Per i periodi successivi al 1993-1994 le domande sono presentate entro il 31 dicembre dell'anno antecedente l'inizio del periodo interessato. 3. Le domande di cui al presente articolo sono corredate dall'elenco dei produttori associati titolari di quota. 4. L'associazione e' direttamente responsabile dell'adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale per le associazioni che abbiano assunto la gestione unitaria delle quote spettanti ai produttori associati. 5. La gestione unitaria della quota di cui al comma 1 non comporta la perdita della titolarita' della quota da parte del produttore associato, ne' puo' determinare l'attribuzione di una quota da parte dell'associazione a produttori che ne siano privi o la modificazione delle quote spettanti ai produttori associati. 6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il recesso di un produttore associato dall'associazione di appartenenza e' comunicato da questa e dal recedente entro quindici giorni all'AIMA per l'aggiornamento del bollettino di cui all'articolo 4. Il recesso ha efficacia a partire dall'inizio del periodo successivo all'anno solare in cui il recesso medesimo si perfeziona. I medesimi termini e modalita' si applicano all'ipotesi in cui un produttore aderisca ad una associazione di produttori che esercita la gestione unitaria delle quote.