Art. 4. 
  1. La normativa comunitaria sulle quote latte si applica in  Italia
secondo la formula A di cui all'articolo 5-quater del regolamento CEE
n.  804/68  del  Consiglio  del  27   giugno   1968,   e   successive
modificazioni, integrazioni e codificazioni. 
2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'AIMA  pubblica  in  appositi
bollettini gli elenchi aggiornati dei produttori titolari di quota  e
  dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo avente inizio il 1 
aprile successivo. 
  3. Negli elenchi di  cui  al  comma  2  i  produttori  aderenti  ad
associazioni che abbiano chiesto la gestione unitaria delle quote  ai
sensi dell'articolo 3 devono essere indicati separatamente, sotto  il
nome dell'associazione di appartenenza. 
  4. I bollettini, articolati per province, sono messi a disposizione
degli operatori presso ciascun  servizio  decentrato  agricoltura  di
ogni capoluogo di provincia. 
  5.  Gli  acquirenti  di  cui  all'articolo  12,  lettera  e),   del
regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e  succes-
sive modificazioni, integrazioni e codificazioni,  si  avvalgono  dei
bollettini  per  l'applicazione  delle  disposizioni  comunitarie   e
nazionali sulle quote latte ed il prelievo supplementare.