Art. 4. 1. La normativa comunitaria sulle quote latte si applica in Italia secondo la formula A di cui all'articolo 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni. 2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'AIMA pubblica in appositi bollettini gli elenchi aggiornati dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo avente inizio il 1 aprile successivo. 3. Negli elenchi di cui al comma 2 i produttori aderenti ad associazioni che abbiano chiesto la gestione unitaria delle quote ai sensi dell'articolo 3 devono essere indicati separatamente, sotto il nome dell'associazione di appartenenza. 4. I bollettini, articolati per province, sono messi a disposizione degli operatori presso ciascun servizio decentrato agricoltura di ogni capoluogo di provincia. 5. Gli acquirenti di cui all'articolo 12, lettera e), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e succes- sive modificazioni, integrazioni e codificazioni, si avvalgono dei bollettini per l'applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali sulle quote latte ed il prelievo supplementare.