Art. 5. 
  1.  Gli  acquirenti  di  cui  all'articolo  12,  lettera  e),   del
regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e  succes-
sive modificazioni, integrazioni e codificazioni, devono compilare le
dichiarazioni previste dai paragrafi  1  e  2  dell'articolo  15  del
regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del  3  giugno  1988,  e
successive  modificazioni,  integrazioni  e  codificazioni,   per   i
produttori non associati, e  trasmetterle  alle  regioni  o  province
autonome di Trento e di Bolzano  ove  sono  ubicate  le  aziende  dei
produttori medesimi nonche' all'AIMA entro i termini  prescritti  dal
predetto articolo 15. 
  2. Le dichiarazioni di cui  al  comma  1,  relative  ai  produttori
associati, devono essere trasmesse dagli acquirenti, entro gli stessi
termini, alle associazioni di produttori ed alle regioni o alle prov-
ince autonome di Trento e di Bolzano ove hanno sede  le  associazioni
nonche' all'AIMA. 
  3.  Gli  acquirenti  trattengono  il  prelievo  supplementare   nei
confronti dei produttori non associati  per  tutte  le  consegne  che
oltrepassano la quota  individuale  dei  produttori  medesimi,  e  lo
versano entro tre mesi dal termine del periodo cui  si  riferisce  il
prelievo. Le consegne effettuate da produttori privi  di  quota  sono
integralmente sottoposte al prelievo supplementare. 
  4.  Nei  confronti  dei  produttori   associati,   gli   acquirenti
trattengono il prelievo  supplementare  per  tutte  le  consegne  che
oltrepassano la  quota  individuale  dei  produttori  medesimi,  come
risultante dai bollettini previsti dall'articolo 4. 
  5. Entro quattro mesi dal termine di ciascun periodo  i  presidenti
delle associazioni di produttori di cui all'articolo 3 effettuano  la
compensazione fra le minori e le maggiori  quantita'  consegnate  dai
produttori associati, computando le consegne effettuate  da  tutti  i
produttori associati titolari di  quota,  ed  imputano  con  apposita
delibera il prelievo supplementare eventualmente dovuto ai produttori
che hanno superato la propria quota, proporzionalmente alle quantita'
eccedenti commercializzate da ciascuno. 
  6.  Entro  il  termine  di  cui  al  comma  5  i  presidenti  delle
associazioni di cui al comma stesso comunicano agli  acquirenti,  con
lettera raccomandata con avviso  di  ricevimento,  l'ammontare  delle
somme imputate a ciascun produttore  con  la  delibera  prevista  nel
medesimo comma 5. 
  7. La delibera di  imputazione  del  prelievo  supplementare  e  la
comunicazione prescritta dal comma 6, devono essere trasmesse,  entro
il medesimo termine, alle regioni ed alle province autonome di Trento
e  di  Bolzano  ove  hanno  sede  le  associazioni  medesime  nonche'
all'AIMA. 
  8. Gli acquirenti, entro venti giorni dal ricevimento della lettera
raccomandata di cui al comma 6,  versano  il  prelievo  supplementare
comunicato dall'associazione per ciascun produttore  e  restituiscono
ai medesimi le somme residue ad  essi  spettanti,  comprensive  degli
interessi, calcolati al tasso legale. 
  9. Ove, entro sei mesi dal termine del periodo, i presidenti  delle
associazioni non abbiano comunicato agli acquirenti  l'ammontare  del
prelievo  supplementare  che  deve   essere   versato   per   ciascun
produttore, gli acquirenti versano l'intero ammontare  trattenuto  ai
produttori associati ai sensi del comma 4. 
  10. I produttori non associati  e  le  associazioni  provvedono  al
pagamento del prelievo supplementare dovuto per le  vendite  dirette,
nel rispetto di quanto prescritto  dal  regolamento  CEE  n.  1546/88
della Commissione del 3  giugno  1988,  e  successive  modificazioni,
integrazioni e codificazioni. 
  11. I versamenti  previsti  dal  presente  articolo  devono  essere
effettuati nella  contabilita'  speciale  indicata  nell'articolo  9,
comma 3. Le relative ricevute devono essere trasmesse alle regioni ed
alle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  12. Qualora si determinino le condizioni per  l'applicazione  della
compensazione  nazionale,  essa  e'  disposta  dall'AIMA,  che   puo'
avvalersi,  a  tal  fine,  attraverso  la  stipulazione  di  apposita
convenzione, della  collaborazione  di  enti  pubblici  od  organismi
privati. I criteri per l'applicazione della  compensazione  nazionale
sono stabiliti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite
le regioni. Nell'ambito della  predetta  procedura  di  compensazione
puo' essere prevista una compensazione limitata ai  produttori  delle
zone di montagna e, in subordine, delle zone svantaggiate di cui alla
direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile  1975.  Le  somme
oggetto di  compensazione  nazionale  sono  rimborsate  d'ufficio  ai
produttori. 
  13. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in collaborazione
con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano,  al
fine di rendere omogenei i  sistemi  di  informatizzazione  regionale
relativi  all'applicazione  delle  quote   latte   e   del   prelievo
supplementare, attua l'anagrafe  della  produzione  lattiero-casearia
prevista dall'articolo 6-bis del decreto-legge 21 dicembre  1990,  n.
391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991,  n.
48. 
 
          Nota all'art. 5:
             - Si trascrive il testo dell'art. 6-  bis  del  D.L.  n.
          391/1990,  recante:  "Trasferimento all'AIMA della gestione
          delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel
          settore dello zucchero nonche' modifica delle norme per  la
          ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero":
             "Art.  6-bis.  -  1. Al fine di garantire l'applicazione
          del  regime  di  cui  al  regolamento  n.  857/84/CEE   del
          Consiglio  del 31 marzo 1984, e' istituita l'anagrafe della
          produzione lattiero-casearia.
             2. La raccolta ed elaborazione informatizzata  dei  dati
          delle aziende produttrici di latte e' affidata all'AIMA per
          essere    realizzata   attraverso   le   unioni   nazionali
          riconosciute dalle associazioni  di  produttori,  sotto  il
          controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
             3.  Gli  acquirenti di latte di vacca, di cui all'art. 4
          del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7
          giugno 1989, n. 258, trasmettono all'AIMA e alle regioni le
          dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 15, paragrafi 1 e  2,
          del  regolamento  n.  1546/88/CEE  della  Commissione del 3
          giugno  1988,  relativamente  ai  quantitativi   di   latte
          lavorato e ai prodotti ottenuti.
             4.  Con  decreto  del  Ministro dell'agricoltura e delle
          foreste, da emanarsi entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto, sono stabilite le caratteristiche e  le  modalita'
          di  funzionamento  dell'anagrafe della produzione lattiero-
          casearia".