Art. 6 
 
  1. Gli acquirenti che versano il prelievo supplementare dovuto dopo
i termini prescritti dall'articolo 5 sono tenuti al pagamento di  una
somma pari  al  30  per  cento  del  prelievo  dovuto  gravata  degli
interessi in misura pari al tasso ufficiale  di  sconto,  che  dovra'
essere effettuato con le modalita' prescritte dalle regioni  e  dalle
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica  alle  associazioni
ed ai produttori non associati, per le vendite dirette. 
  3. Le somme previste  dal  presente  articolo  sono  devolute  allo
Stato.