Art. 7 
 
  1.  Qualora  i  soggetti  indicati  nell'articolo  6  non   abbiano
provveduto al pagamento del prelievo supplementare dovuto  entro  sei
mesi dal termine del periodo cui si riferisce il prelievo, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano  intimano  ai  predetti
soggetti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di
procedere al pagamento del prelievo e della somma di cui all'articolo
6. 
  2. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata
senza che gli interessati abbiano fornito prova  del  versamento,  le
regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano effettuano  la
riscossione coattiva mediante ruolo. 
  3. In caso di applicazione della procedura prevista nel comma 2  la
somma di cui all'articolo 6 e' pari al prelievo dovuto.