Art. 7 1. Qualora i soggetti indicati nell'articolo 6 non abbiano provveduto al pagamento del prelievo supplementare dovuto entro sei mesi dal termine del periodo cui si riferisce il prelievo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano intimano ai predetti soggetti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di procedere al pagamento del prelievo e della somma di cui all'articolo 6. 2. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata senza che gli interessati abbiano fornito prova del versamento, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo. 3. In caso di applicazione della procedura prevista nel comma 2 la somma di cui all'articolo 6 e' pari al prelievo dovuto.