Art. 8 
 
  1.  Le  funzioni  di  controllo  relative  all'applicazione   della
normativa comunitaria sulle quote latte ed il prelievo  supplementare
sul latte bovino nei confronti dei  produttori,  degli  acquirenti  e
delle associazioni di produttori, sono svolte dalle regioni  e  dalle
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  2. Restano ferme le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale
repressioni frodi del Ministero dell'agricoltura e  delle  foreste  e
degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. 
  3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a consentire  l'accesso
dei funzionari regionali addetti ai controlli, nonche' dei funzionari
dell'Ispettorato   centrale   repressione   frodi    del    Ministero
dell'agricoltura e delle foreste  e  degli  ufficiali  ed  agenti  di
polizia giudiziaria,  presso  le  proprie  sedi,  impianti,  aziende,
magazzini, od  altri  locali,  nonche'  a  permettere  l'esame  della
contabilita' e della documentazione commerciale.