Art. 9 
 
  1. Nel periodo intercorrente fra il 1 gennaio ed il 31  marzo  1993
gli acquirenti di latte  bovino  applicano  una  trattenuta  di  lire
54.305,5 per 100 chilogrammi per il latte  ed  i  prodotti  lattiero-
caseari non compresi nelle  quote  A  e  B  di  cui  all'articolo  2,
consegnati dai produttori a decorrere dal 1 gennaio 1993. 
  2.  A  tal  fine  gli  acquirenti  devono  computare  per   ciascun
produttore le quantita' di prodotto  consegnate  a  decorrere  dal  1
gennaio 1993. 
  3. Le somme trattenute devono essere immediatamente versate in  una
contabilita' speciale, ai sensi dell'articolo 1223, lettera a), delle
istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto del
Ministro del tesoro  30  giugno  1939,  e  successive  modificazioni,
intestata al "Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello  Stato
- Prelievo supplementare  sul  latte  di  vacca",  aperta  presso  la
sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma. 
  4. Le ricevute dei versamenti devono essere trasmesse alle  regioni
ed alle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  5. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
svolgono controlli a campione presso gli acquirenti per verificare il
rispetto del presente articolo. 
  6. In caso di accertata violazione dell'obbligo di trattenuta e  di
versamento  previsto  dai  commi  1  e  3,  si  applica  il  disposto
dell'articolo 7.