Art. 9 1. Nel periodo intercorrente fra il 1 gennaio ed il 31 marzo 1993 gli acquirenti di latte bovino applicano una trattenuta di lire 54.305,5 per 100 chilogrammi per il latte ed i prodotti lattiero- caseari non compresi nelle quote A e B di cui all'articolo 2, consegnati dai produttori a decorrere dal 1 gennaio 1993. 2. A tal fine gli acquirenti devono computare per ciascun produttore le quantita' di prodotto consegnate a decorrere dal 1 gennaio 1993. 3. Le somme trattenute devono essere immediatamente versate in una contabilita' speciale, ai sensi dell'articolo 1223, lettera a), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 30 giugno 1939, e successive modificazioni, intestata al "Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Prelievo supplementare sul latte di vacca", aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma. 4. Le ricevute dei versamenti devono essere trasmesse alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano. 5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano svolgono controlli a campione presso gli acquirenti per verificare il rispetto del presente articolo. 6. In caso di accertata violazione dell'obbligo di trattenuta e di versamento previsto dai commi 1 e 3, si applica il disposto dell'articolo 7.